12 novembre 2018

Contratti di agenzia: versamento ENASARCO entro il 20 novembre

Autore: Debhorah Di Rosa
Entro il prossimo 20 novembre i soggetti iscritti all’ENASARCO sono obbligato ad effettuare il pagamento dei contributi relativi al terzo trimestre 2018. Tale termine di scadenza è anticipato a 5 giorni lavorativi prima della scadenza per le ditte che utilizzano l'addebito automatico bancario.

Aliquote 2018 contributi Enasarco
Le aliquote contributive sono diverse a seconda che l’agente svolga l’attività in forma:
  • di ditta individuale o società di persone: l'aliquota è fissata nella misura del 16,00% e va ripartita al 50% tra agente e casa mandante;
  • di società di capitali: si applica un’aliquota differenziata per scaglioni:
    • fino a 13 milioni di euro: 4% di cui il 3% a carico del mandante e l’1% a carico dell’agente;
    • fino a 20 milioni di euro: 2%, di cui l’1% a carico del mandante e lo 0,5% a carico dell’agente;
    • fino a 26 milioni di euro: 1%, di cui lo 0,75% a carico del mandante e lo 0,25% a carico dell’agente;
    • oltre 26 milioni di euro: 0,5%, di cui lo 0,3% a carico del mandante e lo 0,2% a carico dell’agente.

Massimali e minimali
I minimali e massimali provvigionali sono previsti soltanto per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (snc/sas), in una misura che ogni anno viene rivalutata sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per il 2018 è pari a:
  • Agente monomandatario: 37.913,00 euro
  • Agente plurimandatario: 25.275,00 euro

Il minimale contributivo, invece, è pari a:
  • Agente monomandatario: 846,00 euro
  • Agente plurimandatario: 423,00 euro

La determinazione del minimali deve rispettare i principi:
  • di produttività: il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. L’integrazione dei contributi al minimale è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto;
  • di frazionabilità: il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia.

Modalità di compilazione della distinta e versamento
Pe poter provvedere al versamento, la ditta mandante deve collegarsi alla propria area riservata nel sito inEnasarco e inserire la provvigione maturata nel trimestre: il calcolo del contributo dovuto viene effettuato automaticamente.

Una volta generata la distinta online, va confermata per tutti i trimestri dell’anno solare in cui l’agente matura una provvigione, anche se il contributo fosse pari a zero ( ad es. per raggiungimento del massimale). In calce alla distinta è indicata la modalità di pagamento valida, che può essere modificata e fissata al momento della conferma.

Al termine della compilazione, che può essere salvata provvisoriamente e deve successivamente essere confermata e inviata.

Con questa operazione, la ditta certifica che tutti i dati indicati sono corretti e possono essere acquisiti in via definitiva nell'archivio online. E' possibile stampare le distinte confermate; tutte quelle salvate in provvisorio ma non confermate entro la scadenza, vengono automaticamente eliminate dal sistema. Dopo la conferma, la distinta online non è più modificabile, ma può sempre essere consultata on line.

Si consiglia di effettuare il caricamento dei dati qualche giorno prima della scadenza ad evitare rallentamenti telematici da sovraffollamento.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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