4 aprile 2018

Contratti di rete: profili di legittimità nella gestione del personale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con la circolare n. 7 del 29 marzo 2018, l’Ispettorato Nazionale del lavoro fornisce riscontro alle numerose segnalazioni ricevute riguardo annunci pubblicitari che propongono il ricorso a sistemi di esternalizzazione dei dipendenti in palese violazione della disciplina vigente e dei diritti fondamentali dei lavoratori.

L’utilizzo del distacco e della codatorialità nell’ambito di contratti di rete, vengono presentati quali opportunità di comodo per superare l’obbligo di applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa, utilizzare il personale alla stregua del lavoro interinale, eliminare le maggiorazioni retributive, disapplicare le tutele economiche in caso di malattia e licenziare i lavoratori senza dover rispettare alcuna particolare procedura.

L’Ispettorato, nel richiamare su tali aspetti la massima attenzione dei propri uffici territoriali, riepiloga le disposizioni vigenti in materia, enunciando, quale principio di base, quello che il personale distaccato, o in regime di codatorialità, non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese.

Contratto di rete - Il contratto di rete consente a più imprenditori di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato attraverso la collaborazione all’esercizio delle rispettive imprese, lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, l’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

In questo ambito, qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa:
  • l’interesse della parte distaccante, che legittima il distacco stesso, sorge automaticamente in forza dell’operare della rete;
  • la codatorialità dei dipendenti ingaggiati è ammessa nel rispetto delle regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

Tuttavia, affinché tali effetti si producano nei confronti dei terzi, ivi compresi i lavoratori, è necessario che si proceda preventivamente alla iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete.

Disciplina della codatorialità - I lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante l’assolvimento dei relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro Unico del Lavoro) da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa.

Il lavoratore, così come previsto in caso di distacco, ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.

L’Ispettorato, al riguardo, sottolinea che le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, a partire dalla data di coassunzione: i firmatari del contratto di rete, infatti, sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, in applicazione del principio generale della responsabilità solidale.

Rappresentatività sindacale - Risultano rilevanti anche le eventuali omissioni contributive derivanti dall’applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore, fermo restando il principio generale in base al quale se il datore di lavoro cha applicato una disciplina dettata da un contratto collettivo che non è quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa non possono trovare applicazione.
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