5 novembre 2018

Contratti di solidarietà: dal 30 novembre istanze di decontribuzione al ministero del lavoro

Autore: Debhorah Di Rosa
Con un avviso pubblicato sul proprio portale istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che, dal 30 novembre al 10 dicembre 2018, possono essere presentate le istanze di decontribuzione, a valere sul fondo 2018, per i contratti di solidarietà industriali di tipo A, stipulati al 30 novembre 2018 ovvero in corso nel secondo semestre 2017.

Il Ministero del lavoro ha dettato con la circolare n. 18 del 2017, le modalità per la richiesta, da parte dei datori di lavoro che hanno stipulato un contratto di solidarietà, della riduzione contributiva spettante per 24 mesi. Le istanze devono essere presentate dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno.

Modalità di applicazione della riduzione contributiva - La riduzione contributiva è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La durata dello sgravio è pari all’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto.

Presentazione della domanda - L’istanza, firmata digitalmente in bollo, è prodotta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del portale istituzionale:
  • al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
  • all’INPS o all’INPGI.

Nell’istanza, a pena d’inammissibilità, l’impresa deve dichiarare la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”. All’istanza va allegato l’elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%.

Le domande devono essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento a mezzo pec agli indirizzi sgravicds@pec.lavoro.gov.it e sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it.
Per i datori di lavoro iscritti all’INPGI, l’istanza va inoltrata anche all’indirizzo contributi@inpgi.legalmail.it.

Concessione dello sgravio contributivo - La riduzione contributiva è riconosciuta con decreto del Ministero del lavoro per l’intero periodo richiesto e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
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