26 ottobre 2018

Contribuenti soggetti ai parametri: ultimi giorni per adeguarsi ai fini IVA

Autore: Redazione Fiscal Focus
Tra i vari adempimenti cui occorre prestare attenzione, in relazione alla scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi prevista per il prossimo 31 ottobre, c’è anche quello dell’adeguamento, se dovuto, all’IVA, per i contribuenti soggetti ai parametri.
I parametri sono degli strumenti presuntivi che misurano i ricavi, i compensi e il volume d’affari dei contribuenti che esercitano attività di impresa oppure arti e professioni (DPCM del 29 gennaio 1996). In particolare, i parametri si applicano ai soggetti per i quali non sono ancora stati approvati gli studi di settore o per i quali gli studi, pur approvati, non sono applicabili.

I contribuenti che hanno annotato nelle scritture contabili ricavi o compensi, oppure registrato corrispettivi, per un ammontare inferiore a quello che risulta dall’applicazione dei parametri possono essere assoggettati ad accertamento. In questo caso, l’attività istruttoria dell’Agenzia delle Entrate viene sempre preceduta da un invito al contraddittorio. Si tratta di un’opportunità concessa al contribuente per produrre elementi e informazioni che permettono di giustificare del tutto, o in parte, lo scostamento dalle risultanze dei parametri. È possibile evitare l’accertamento anche adeguando spontaneamente i ricavi e/o i compensi e il volume d’affari dichiarati rispetto agli esiti dei parametri (opportunamente ridotti in base al "fattore di adeguamento" disciplinato dal DPCM del 27 marzo 1997).

I parametri: cenni
Le istruzioni contenute nel modello Parametri 2018 chiariscono che in tale modello, che costituisce parte integrante dei modelli per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2017, devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa per i quali non sono approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
Si fa altresì presente che i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso del 2017 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espressamente previsti dall’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Si ricorda, al riguardo che sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri:
  • a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e l’inizio attività sia avvenuto nel corso del periodo d’imposta 2017, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione;
  • b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.

Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 ridotta ad un ottavo del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei parametri occorre avere riguardo alle disposizioni previste del DPR 917/86 (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’esercizio dell’impresa vanno assunte tenendo conto del dettato dell’art. 164 del citato testo unico).

Come previsto dal DM 24 maggio 2018, per l’applicazione dei parametri i contribuenti esercenti attività di impresa in contabilità semplificata oltre ad indicare, nel relativo modello, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dall’articolo 66 del TUIR, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (P01, P02, P03, P04) e alle rimanenze finali di magazzino (P05, P06, P07, P08).

Come opera l’adeguamento ai fini IVA
Il contribuente che si vuole adeguare alle risultanze dei parametri anche ai fini IVA deve compilare il rigo VA11, del modello IVA 2018 – periodo di imposta 2017; occorre prestare molta attenzione perché tale rigo deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che, per l’anno d’imposta 2016, hanno adeguato il volume d’affari alle risultanze dei parametri.
Nel rigo devono essere indicati i maggiori corrispettivi (colonna 1) e l’imposta versata mediante il modello F24 - codice tributo 6493 (colonna 2).

Tale maggior imponibile e la relativa imposta non devono essere indicati nel quadro VE in quanto non si riferiscono al 2017, ma all’anno precedente.
I contribuenti che intendano adeguarsi alle risultanze dei parametri per l’anno d’imposta 2017 devono versare la maggiore imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2018 (periodo d’imposta 2017), utilizzando il modello F24 e il codice tributo 6493; il maggiore imponibile e la relativa imposta devono essere indicati nella dichiarazione IVA/2019 (anno d’imposta 2018).
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