14 luglio 2018

Contributo AGCM: versamento entro il 31 luglio

Autore: Pasquale Pirone
A decorrere dal 1° luglio ed entro il 31 di questo stesso mese, le società di capitale, i cui ricavi totali siano superiori a 50 milioni di euro, devono versare il “Contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato” (art. 10 comma 7-ter della legge 287/90).

In particolare, il citato comma 7-ter espressamente stabilisce che “all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima”.

Al successivo comma 7-quater, è altresì sancito che “Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter”.

L’AGCM, con Delibera n. 26922 del 10 gennaio 2018 ha deciso, quindi, la riduzione del contributo di cui al comma 7-ter allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato a tale data.

I criteri per il calcolo – Per la determinazione del contributo 2018, l’aliquota di contribuzione (0,055 per mille del fatturato) deve essere applicata, per tutte le società di capitale (fatta eccezione per istituti bancari e finanziari e per le compagnie di assicurazione), alla voce A1 del Conto Economico “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data della citata delibera del 10 gennaio 2018.

Per gli istituti bancari e finanziari, invece, la predetta aliquota va applicata ad un decimo del totale dell'attivo, esclusi i conti d'ordine, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data della stessa delibera e per le compagnie di assicurazione, al valore dei premi incassati, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data della medesima delibera.

Si tenga, comunque, presente che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa è pari a 275.000 euro.

Sono tenute al versamento anche le società straniere ma solo nell’ipotesi in cui abbiano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile soggette ad obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese. In tal caso la base per il calcolo del contributo è costituita dall’ammontare complessivo della voce ricavi A1 del Conto Economico (o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo principi contabili internazionali), del bilancio della stabile organizzazione se redatto, ovvero della voce corrispondente ai ricavi realizzati dalla stabile organizzazione italiana nel bilancio della casa madre.

In mancanza di tali dati per il calcolo del contributo dovrà farsi riferimento alle ultime scritture contabili redatte, alla data della delibera del 10 gennaio, ai fini IRAP.

Modalità di versamento – Il pagamento potrà avvenire secondo tre diverse modalità. La prima è rappresentata dal bollettino MAV spedito a ciascuna società tramite posta ordinaria e PEC. Questi può essere presentato al versamento presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale oppure attraverso i servizi di remote banking/internet banking.

L’altra opzione di pagamento è la piattaforma PagoPA (la società che vuole utilizzare tale strumento, deve inoltrare apposita richiesta alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it entro il 10 luglio 2018 ed a fronte di questa riceverà tramite PEC l’avviso di pagamento PagoPA).

Infine, resta, comunque, ferma la possibilità di andare alla cassa per il tramite di bonifico bancario. In tale ipotesi occorrerà indicare come beneficiario “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato” e riportare come causale il codice fiscale della società tenuta al versamento, la denominazione e l'anno di contribuzione (tali informazioni dovranno essere necessariamente separate dal carattere "-", senza inserimento di ulteriori testi, quindi, un esempio di causale è la seguente: 03426840759-Bristl s.r.l.-Contributo 2018). Le coordinate bancarie da indicare nel bonifico sono “BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN: IT83F 05696 03225 0000 70000 X11 CODICE BIC/SWIFT: POSOIT22).
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