6 aprile 2018

Contribuzione non dovuta: trasferimento automatico tra casse previdenziali

Autore: Debhorah Di Rosa
Quanto mai opportuni i chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare n. 45 del 2018 in materia di recupero del versamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso da quello di effettiva appartenenza del contribuente. L’onere di provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, grava sull’ente che ha ricevuto il pagamento.

Confermato dunque il principio in base al quale il versamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dalla quello di effettiva destinazione, ha comunque effetto liberatorio per l’assicurato.

Trasferimento diretto - I contributi versati presso un ente previdenziale pubblico diverso da quello effettivamente creditore, possono essere trasferiti direttamente se:
  • il versamento è stato effettuato a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
  • il contributo è di ammontare determinato e ha natura previdenziale;
  • sussiste la buona fede del contribuente.

Il trasferimento diretto è ora possibile per tutti gli enti previdenziali assoggettati al controllo e al finanziamento pubblico, incluse le casse professionali.

Il provvedimento riguarda in particolare i professionisti che esercitano l’attività per il cui esercizio è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale e la relativa iscrizione alla Cassa di previdenza. Infatti, essendo tali soggetti obbligatoriamente iscritti presso la Cassa di appartenenza, anche la contribuzione versata dal committente presso la Gestione separata può essere oggetto di trasferimento diretto.

Presentazione dell’istanza - Nel caso di superamento del massimale la richiesta di rimborso è presentata:
  • dal professionista obbligato al pagamento diretto del contributo risultante a debito;
  • dal committente e/o collaboratore o parasubordinato, nel caso di contratto di collaborazione o rapporto assimilato.

L’istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’INPS può invece essere presentata:
  • dal professionista;
  • dal collaboratore;
  • direttamente dall’ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza.

Non verrà trasferita l’eventuale quota parte di contribuzione destinata all’assistenza, pari allo 0,72%. L’istanza deve essere presentata on-line utilizzando il modello in corso di predisposizione da parte dell’istituto. In essa dovranno essere riportati:
  • il periodo di riferimento;
  • la motivazione;
  • l’ente destinatario della contribuzione;
  • l’importo del contributo da trasferire.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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