1 ottobre 2018

Controlli automatizzati: non sempre l’avviso bonario deve precedere la cartella

Non è necessaria la comunicazione di irregolarità derivante dal controllo formale se l'iscrizione a ruolo non derivi da errori nella dichiarazione.

Autore: Francesco Rubera
La Cassazione con l’ordinanza 13/9/2018 n22351, tra i diversi motivi decisi ha ribadito il seguente: "l’avviso bonario non è sempre necessario, quando si verta in tema di controllo automatizzato della dichiarazione del contribuente 36 bis dpr 600/73”.

L’orientamento della Cassazione, (Cass 19664/13; Cass 13759/2016; Cass 14577/18) non impone il contraddittorio preventivo, quando dal controllo automatizzato da cui deriva il ruolo non emergano incertezze interpretative. Se l'iscrizione a ruolo non modifichi quanto dichiarato dal contribuente e non versato o versato in ritardo e, quindi, non è in contestazione l'an e il quantum debeatur, nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge. Secondo un principio più volte ribadito dalla Cassazione, l’art 6, c 5, L 212/2000, obbliga l’amministrazione ad invitare il contribuente qualora “debba fornire i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti, laddove sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Il corollario espresso dalla Cassazione è sempre stato costantemente ribadito. Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell'imposta eseguita con il metodo del controllo automatizzato, se i dati della cartella corrispondono a quanto dichiarato dal contribuente (Cass. sent. 11 maggio 2012 n.7329). Ancora, con ordinanza 22035 del 28 ottobre 2010 la Corte ha escluso che l'amministrazione finanziaria sia obbligata dall’art. 6, comma 5 della L. 212/2000 ad inviare l’avviso bonario in seguito all'esito della liquidazione, in ogni caso, ma tale obbligo sussiste solo quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quanto indicato in dichiarazione, principio identico espresso da Cassazione (17396/2010).

Dalla giurisprudenza ripercorsa si può estrarre la seguente massima, ancora oggi valida, nonostante le pronunce della Corte di Giustizia Europea sul contraddittorio endoprocedimentale:" non è richiesta la comunicazione di irregolarità derivante dal controllo formale se l'iscrizione a ruolo deriva non da errori nella dichiarazione bensì dall'omesso o insufficiente versamento di quanto dichiarato. L'adempimento in questione è, infatti, una "comunicazione di irregolarità" riferibile alla discordanza tra quanto accertato per il mero errore materiale del contribuente e quanto dichiarato, l’irregolarità non è riferibile all’omesso o ritardato versamento di quanto dichiarato".

Pertanto, non sempre è necessario l'invio dell'avviso bonario, atteso che la comunicazione diviene obbligatoria solamente laddove dai controlli automatizzati emerga un errore o presunto tale, che conduca ad un risultato diverso rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. Con l’ordinanza in commento la Corte ha riconfermato tale principio di diritto consolidato.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy