25 ottobre 2018

Convogli ferroviari: l’ammortamento dei beni tecnologicamente avanzati

Autore: Pietro Mosella
L’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato ieri, sul proprio sito, nella sezione delle “Risposte alle istanze d’interpello e consulenza giuridica”, il principio di diritto n. 8 relativo all’ammortamento dei beni tecnologicamente avanzati, con particolare riferimento ai convogli ferroviari a composizione bloccata e a trazione diffusa.
In sostanza, in virtù dei progressi tecnologici registrati negli ultimi anni in diversi settori, alcuni beni non risultano inquadrabili nello schema previsto dal D.M. 31 dicembre 1988, ai fini dell’individuazione del corretto coefficiente di ammortamento, trattandosi di beni unitari, ma dotati di funzioni composite.

Il D.M. 31 dicembre 1988 - Al suddetto decreto, infatti, recante “Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni”, è allegata una tabella dei coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali per l'esercizio dell'impresa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 67 (attualmente articolo 102) del TUIR.

L’articolo 2 del sopra citato decreto, specifica che, la tabella precedentemente menzionata, è stata approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 (ora articolo 54) del TUIR, per i beni materiali strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, applicandosi a tali beni coefficienti di ammortamento previsti per i medesimi beni di corrispondenti o similari attività esercitate in forma d’impresa.
Il successivo articolo 3, sempre in riferimento alla tabella in questione, dispone che, la stessa, si applica per gli ammortamenti dei beni materiali strumentali che hanno inizio a decorrere dal primo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 1988.

Il principio di diritto n. 8 - Come si evince dal principio di diritto in commento, la questione è stata posta con riferimento ai convogli ferroviari di nuova generazione che, a differenza dei treni di vecchia generazione (composti da una motrice separata e di uno o più vagoni trainati), si caratterizzano per essere a:
  • "composizione bloccata", vale a dire non suscettibili di diverso assemblaggio;
  • a "trazione diffusa", ossia con gli elementi di trazione distribuiti lungo i diversi vagoni di cui si compone il convoglio e non più concentrati unicamente nel locomotore.

In tali casi, l'individuazione della quota di investimento imputabile alla parte "trainante" e di quella imputabile alla parte "trainata" (o "rimorchiata") presenta – come si legge nel principio - notevoli incertezze.

Di conseguenza, nell’ottica di individuazione di un criterio oggettivo per la determinazione della quota del costo complessivo dell’investimento da trattare alla stregua di “motrice” (soggetta al coefficiente tabellare del 10 per cento) e della restante quota da trattare alla stregua di “materiale rotabile trainato” (soggetta al coefficiente tabellare del 7,5 per cento), l’Agenzia delle Entrate ritiene che “si debba far riferimento ai dati desumibili dalla dichiarazione di messa in servizio dei singoli convogli rilasciata dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (“ANSF”)”.

Ciò, è motivato dal fatto che - come afferma il Fisco - si è in presenza di un documento ufficiale di un organismo terzo, il quale è basato su definizioni tecniche che non sono sindacabili, e dal quale risulta la distinzione sostanziale e basilare tra "elementi motore" ed "elementi trainati".
Infine, l’Agenzia osserva che, la medesima soluzione, rileva anche per quanto concerne l'agevolazione del super ammortamento, stante la sua diretta derivazione dalle regole del reddito d’impresa.

Super ammortamento - Si ricorda che il super ammortamento è un’agevolazione che si traduce in una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni ai fini della determinazione delle quote di ammortamento.
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30% (articolo 1, comma 29, Legge n. 205/2017).
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