La
risposta n. 455 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 31.10.2019, riprende una fattispecie già esaminata e risolta dalla stessa Amministrazione Finanziaria, con la risposta fornita in data 28.05.2019 avente
n. 164, sempre in ambito fallimentare.
Difatti, l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione di detta risposta portava in evidenza la
problematica dell’IVA a esigibilità differita della Società Alfa di prestazioni effettuate e fatturate (ai sensi dell’articolo 6, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
ante concordato preventivo e riscosse successivamente. In particolare, la stessa società chiedeva la riconducibilità dell’Iva a esigibilità differita, tra i crediti prededucibili, ovvero tra i crediti concorsuali.
Brevemente, nella risposta veniva chiarito che il credito IVA dell’Erario relativo alle operazioni stesse non può essere considerato sorto “in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”, anche se il pagamento della prestazione o cessione si è verificato successivamente all’apertura della procedura concorsuale. Lo stesso, in quanto debito di natura concorsuale, sarà pagato in sede di riparto, rispettando l’ordine di distribuzione secondo i principi che regolano la
par condicio creditorum.
L’Agenzia delle Entrate, con il parere espresso nella risposta n. 455 del 31 ottobre 2019, crea continuità con quanto già precedentemente affermato, infatti, a fronte di un versamento riguardante l’Iva, versata dal curatore, ante fallimento, specifica che suddetta imposta, non potrà essere né recuperata né richiesta a rimborso in quanto coinvolge la tipologia dei crediti sorti ante-fallimento.
Nel corso della procedura concorsuale, di cui in esame, l'istante ha riscosso i crediti vantati nei confronti di un Ente pubblico per le prestazioni di servizio rese nel periodo precedente al fallimento.
Detti crediti hanno concorso a determinare l'imposta sul valore aggiunto dovuta nell'anno di apertura del fallimento e in tutti gli anni successivi. Tali somme hanno concorso alle liquidazioni periodiche dell'IVA e sono state regolarmente versate nei termini di legge, per poi essere riportate in ciascuna dichiarazione annuale nella sezione 2 del quadro VE, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta.
A parere dell'istante, appare legittimo
"presentare istanza di rimborso entro il termine di due anni dal momento in cui il diritto al rimborso è sorto".
A parere dell’Amministrazione Finanziaria invece, viene smentito quanto prospettato dall’istante, la quale nega la richiesta di rimborso, fornendo la seguente motivazione: nel caso di operazioni ad esigibilità differita eseguite ante-fallimento, il credito IVA ad esse relativo, seppur divenuto fiscalmente esigibile con il pagamento del corrispettivo effettuato nel corso della procedura concorsuale,
non può, secondo la disciplina fallimentare, considerarsi sorto
"in occasione o in funzione di procedure concorsuali", proprio perché il momento in cui l'operazione si considera effettuata (consegna o spedizione dei beni o emissione della fattura, se antecedente) è
antecedente l'apertura del fallimento.