Dalle indicazioni fornite nelle
risposte n° 152 e 153 pubblicate ieri, 22 maggio 2019, si evince che il “credito investimenti” e il “credito programmazione” sono utilizzabili in compensazione e non sono soggetti al limite di utilizzo, come chiarito con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 secondo cui il limite generale alle compensazioni non riguarda i crediti d’imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti appunto nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi).
Quesito
L’interpello posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate concerne la gestione delle sale cinematografiche. La società ALFA, in ragione della propria attività sociale, ha usufruito dello specifico credito d’imposta che l’art. 20 del D.Lgs. n° 60/2016 riconosceva agli esercenti sale cinematografiche fino al 31 dicembre 2016.
All’utilizzo in compensazione orizzontale di tale credito si applicavano cumulativamente sia il limite generale di euro 700.000, sia il limite speciale di euro 250.000. La legge n° 220 del 2016 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post produzione (“credito investimenti”) e un credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (“credito programmazione”). Inoltre, l’articolo 21 ha stabilito che siffatti crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, mentre, per espressa previsione normativa, non si applica il limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della L. n. 244 del 2007.
L’istante evidenzia che il decreto ministeriale 15 marzo 2018 ha previsto che il “credito investimenti” non può essere autorizzato in misura superiore a 2.000.000 euro annui per ciascuna impresa o gruppo di imprese, mentre il “credito programmazione” non può essere fruito oltre un ammontare annuo massimo di 4.000.000 euro.
Il proponente chiede di sapere se alla fruizione del “credito investimenti” e del “credito programmazione” non trova applicazione il limite generale annuale alla compensazione previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Risposta
L’Agenzia precisa che l’articolo 20 del D.Lgs. n° 60/1999 riconosceva agli esercenti sale cinematografiche, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell’imposta sugli spettacoli, un apposito credito d’imposta. Il decreto interministeriale n. 310/2000 stabiliva che tale credito poteva
«essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell’imposta sul valore aggiunto o compensato, previa annotazione del relativo ammontare nel registro».
Successivamente, la L. n° 220/2016 ha rimodulato l’intera disciplina:
- prevedendo un credito d’imposta:
- per le imprese dell’esercizio cinematografico, commisurato alle «spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale»,
- per il potenziamento dell’offerta cinematografica, concesso agli esercenti sale cinematografiche e «commisurato ad un’aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive»;
- ne ha imposto l’utilizzo «esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
- ha previsto che ai crediti d’imposta in oggetto non si applica il limite di utilizzo;
- ha demandato ad uno o più decreti interministeriali di stabilire «partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta previste nella presente sezione e nell’ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza»;
- ha abrogato l’articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999, a decorrere dal 1º gennaio 2017;
- ha dettato una specifica norma transitoria, stabilendo che i nuovi crediti d’imposta «continuano ad essere disciplinati, fino all’emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, [...]»;
In ultimo, il decreto interministeriale 15 marzo 2018, recante le
“Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20, della legge 14 novembre 2016, n. 220”, ha stabilito che:
- i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione «a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto» presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate;
- l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dalla Direzione Generale Cinema 6 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Dal quadro normativo succintamente tratteggiato emerge che i citati crediti, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono utilizzabili in compensazione e non sono soggetti al limite di utilizzo.
Quanto al limite generale di 700.000 euro, che a decorrere dal 1° gennaio 2001 disciplina il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, l’Agenzia è dell’avviso che possono tornare applicabili i chiarimenti resi in passato per altri crediti ad essi similari.