25 giugno 2018

Credito d’imposta R&S: indicazione dei costi in dichiarazione

Autore: Pietro Mosella
Con l’articolo 1, comma 35, della Legge n. 190/2014, è stato introdotto il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. L’esercizio 2017, è il primo in cui, tale credito d’imposta, si applica secondo le più favorevoli disposizioni introdotte, a sua volta, dalla Legge n. 232/2016 che, con l’articolo 1, commi 15 e 16, ha esteso di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito d’imposta.
In sostanza, l’investimento che origina il credito d’imposta, dev’essere effettuato dal 2015 al 2020 (per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno: dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020).
Si precisa che, a decorrere dal 2017, la misura dell’agevolazione è elevata dal 25 al 50 per cento.

In dichiarazione – Nel Modello Redditi SC 2018, nel quadro RU, figurano le diverse agevolazioni previste ed è state inserita, inoltre, una nuova sezione, la sezione IV-bis, riservata all’indicazione dei costi sostenuti nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione per le attività di ricerca e sviluppo ammesse a beneficiare del credito d’imposta istituito dall’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, come sostituito dall’art. 1, comma 35, della legge 190/2014.

Come indicato nelle istruzioni per la compilazione, con il codice credito “B9”, va indicato il credito d’imposta istituito dall’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, per le spese in attività di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Detto credito d’imposta, spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che, la spesa complessiva effettuata in ciascun periodo d’imposta agevolato, ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 27 maggio 2015, ha disciplinato le modalità applicative dell’agevolazione.

Come precedentemente ricordato, la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’articolo 1, commi 15 e 16, ha modificato la disciplina del credito d’imposta, prevedendone la proroga di un anno (fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020) e, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l’innalzamento della misura del credito nonché l’estensione dell’ambito oggettivo e soggettivo.

Il credito, è fruibile in forma “automatica”, ossia senza alcuna richiesta di concessione o autorizzazione amministrativa, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese agevolabili.
Per la compensazione del credito tramite modello F24 è utilizzabile il codice tributo “6857”.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall’articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

Nella sezione, possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. Inoltre, va compilata la sezione IV-BIS, rigo RU100, per l’indicazione dei costi sostenuti nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione.

In particolare nel rigo RU100 va indicato:
  • nella colonna 1, la media aritmetica dei costi agevolabili per attività di ricerca e sviluppo sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015;
  • nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo intra-muros;
  • nella colonna 3, si specifica l’importo relativo al costo del personale impiegato nelle predette attività;
  • nella colonna 4, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo svolta da soggetti residenti su commissione di soggetti residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 (comma 1-bis dell’art. 3 del decreto-legge n. 145/2013);
  • nella colonna 5, l’ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo extra-muros;
  • nella colonna 6 si specifica la somma dei costi per il personale e per le quote di ammortamento degli strumenti e delle attrezzature di laboratorio relativi alla ricerca commissionata alle società del gruppo, residenti e non nel territorio dello Stato;
  • nella colonna 7 l’importo relativo alla ricerca commissionata a soggetti non residenti.

È opportuno anche ricordare quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, relativamente agli effetti che possono derivare dalla mancata indicazione del credito d’imposta nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia, infatti, ha sostenuto che, l’inosservanza dell’adempimento, non pregiudica il diritto alla spettanza dell’agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l’obbligo di indicazione in dichiarazione del credito d’imposta. È stato, altresì, osservato che, la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati, va sanata mediante la presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa.

Inoltre, l’Agenzia, aveva anche precisato che, “l’omessa indicazione del credito d’imposta nel quadro
RU dei modelli di dichiarazione, costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la sanzione prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 471 (da 250 euro a 2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
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