19 marzo 2018

Credito d'imposta Spesometro: quadro RU del Modello Redditi 2018

Autore: Pasquale Pirone
Spazio a nuovi crediti d’imposta al quadro RU del Modello Redditi/2018 (anno d’imposta 2017) e tra questi certamente una nota di rilievo va data a quello riconosciuto per le spese sostenute (nel 2017) a fronte dell’adeguamento tecnologico per la trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA (art. 4, comma 2, D.L. 193/2016).

A tal proposito si ricorda che Il D.L. n. 193/2016 convertito nella legge 1° dicembre 2016 n. 225 ha introdotto (dallo scorso anno) due nuovi adempimenti per i contribuenti, ossia la comunicazione delle fatture emesse/ricevute, note di variazione e bolle doganali (c.d. nuovo spesometro) e la comunicazione delle liquidazioni IVA. Inoltre, il D. Lgs. n. 127/2015 ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA possano optare per la trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative note di variazioni e bolle doganali. Lo stesso D. Lgs. ha previsto altresì la possibilità di optare per memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

A fronte di tali adempimenti, dunque, i soggetti IVA obbligati sono stati costretti ad adeguare i propri software contabili con conseguente sostenimento di costi. A tale motivo, pertanto, lo stesso D.L. n. 193/2016 ha istituito un credito d’imposta per tali contribuenti.

La misura del credito e l’utilizzo – In particolare il beneficio di cui in premessa è istituito dall’art. 21-ter comma 1 D.L. n. 78/2010 (come modificato dal D.L. n. 193/2016). Il credito spetta una sola volta in misura pari a 100 euro ai soggetti in attività nel 2017 con un volume d’affari non superiore a 50.000 euro realizzato nell’anno precedente a quello di sostenimento dei costi per l’adeguamento tecnologico. Come detto l’agevolazione è fruibile anche dai soggetti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, effettuata pure attraverso il Sistema di Interscambio. La normativa prevede altresì il riconoscimento di un ulteriore credito di 50 euro, ai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Entrambi i crediti (che spettano nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti “de minimis”) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), a decorrere dal 1° gennaio dell’anno d’imposta corrente.

Per la compensazione vanno utilizzati il codice tributo “6881” (relativo al contributo di euro 100) e “6882” (relativo al contributo di euro 50). La delega di pagamento dovrà essere presentata esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel) pena lo scarto dell’operazione. Il modello F24 verrà scartato altresì nell’ipotesi in cui, per lo stesso soggetto, l’utilizzo del credito risulti superiore all’importo massimo stabilito.

L’indicazione nel Modello Redditi/2018 – Entrambi i crediti (100 euro e 50 euro) non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ed andranno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico (dunque nel Modello Redditi PF/2018 relativo all’anno d’imposta 2017) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

In particolare, con riferimento al Modello Redditi PF/2018, il beneficio è da indicarsi alla sezione I del quadro RU utilizzando il nuovo codice credito “D1” (da riportarsi a colonna 1 del rigo RU1).

Come indicano le istruzioni ministeriali al modello, nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3 (Credito d’imposta ricevuto), RU5, colonna 3 (Credito d’imposta spettante nel periodo), e RU12 (Credito d’imposta residuo). Quest’ultimo importo sarà quello da riportare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (Modello Redditi PF/2019).

Non va compilato, invece, il rigo RU6 (Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24) in cui va indicato l’ammontare di credito (riportato alla sezione I del quadro RU) utilizzato in compensazione nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa (ossia nel 2017). La ratio è semplice da intuire: il credito d’imposta in commento non poteva essere utilizzato nel 2017 ma è divenuto utilizzabile dal 1° gennaio 2018 (come prevede la normativa di riferimento).
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