30 marzo 2018

Credito di imposta formazione: i chiarimenti del MEF

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il dipartimento della Finanze ha pubblicato le risposte ai quesiti posti nel corso del Webinar tenutosi lo scorso 22 febbraio 2018 ed avente come titolo “Novità fiscali nella legge di Bilancio 2018: dalle nuove misure a favore delle imprese alla tassa sui rifiuti”. In particolare il Dipartimento delle Finanze, nell’ottica di divulgare a livello formativo/informativo le nuove misure fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2018, ha approfondito le novità che riguardano il settore delle imprese, in particolare, in materia di credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0.

Va ricordato, come si evince dai vari dossier studi della Camera dei Deputati e del Senato che hanno accompagnato la legge di Bilancio 2018, legge 205/2017, che commi 46-56 dell’art. 1, introducono un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.

Il credito di imposta è riconosciuto , in favore di ogni tipo e forma di impresa, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni).

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali. Al beneficio in esame non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni).
Il beneficio si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Agli adempimenti in ambito europeo provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 53, dell’art.1, della legge di Bilancio 2018, disciplina i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.
Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le sanzioni penali richiamate dal comma 54, dell’art. 1, della legge di Bilancio 2018 (sanzioni relative al consulente tecnico nel processo civile).

I chiarimenti del MEF - In riferimento al credito per la formazione 4.0, è stato chiesto se lo stesso è condizionato alla circostanza che l’impresa fruisca anche delle agevolazioni per gli investimenti in determinati beni strumentali materiali e immateriali; i tecnici del MEF hanno risposto che il credito d’imposta per la formazione pur ricollegandosi agli obiettivi del “Piano Nazionale Impresa 4.0” è comunque indipendente dalla circostanza che l'impresa fruisca anche del "Super" e dell'"Iper ammortamento".

In altra risposta fornita dal MEF è stato chiarito che il credito d’imposta ha natura di incentivo automatico; di conseguenza, l’impresa matura il beneficio al sostenimento delle spese ammesse all’agevolazione e non sarà prevista un’istanza di accesso all’incentivo. Pur tuttavia, eventuali adempimenti propedeutici alla fruizione del credito d’imposta potranno essere previsti dal decreto di attuazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Alla domanda SU quali sono le spese oggetto del credito d'imposta per la formazione, il MEF ha risposto che le spese ammissibili all’agevolazione saranno individuate dal decreto di attuazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il MEF ha chiarito, inoltre, che il decreto di attuazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell’individuare i soggetti beneficiari individuerà anche le fattispecie al ricorrere delle quali gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta.
Infine, in relazione al quesito che in cui è stato chiesto se l'incentivo vale anche per le ditte individuali (artigiani), il MEF ha risposto che il credito d'imposta formazione è rivolto a tutte le imprese; di conseguenza anche le imprese artigiane possono fruire del credito d'imposta.
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