10 marzo 2018

Decadenza agevolazione PIR: arrivano i codici tributo per l’intermediario

Autore: Redazione Fiscal Focus
Due distinte risoluzioni aventi, ad oggetto codici tributo, sono state emanate ieri dall’Agenzia delle Entrate. Stiamo parlando della Risoluzione n. 20/E/2018 e della n. 21/E/2018. Mentre con il secondo documento di prassi sono stati istituiti i codici da utilizzare per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e interessi concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR), con la risoluzione n. 20/E restano fermi alcuni codici tributo ma cambia il modello da utilizzare per il versamento.

I codici tributo PIR – La Legge n. 232/2017 ha previsto un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria derivanti da determinati investimenti, operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino le caratteristiche espressamente previste dalle norme (vincoli e divieti di investimento), nonché un regime di non imponibilità ai fini dell’imposta di successione. Principale caratteristiche del regime, è il divieto di essere titolari di più PIR e il limite massimo dell’importo investito (non può superare complessivamente il valore di 150.000 euro, con un limite annuo di 30.000 euro). Per poter godere dell’agevolazione fiscale è indispensabile detenere gli investimenti per almeno 5 anni ed essere residenti (fiscalmente) nel nostro Paese. La disciplina è stata poi modificata dapprima con l’art. 57 del D.L. n. 50/2017 e da ultimo con la manovra finanziaria di quest’anno (comma 80, Legge n. 205/2017). L’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sul tema con la Circolare n. 3/E/2018.

La normativa prevede che nell’ipotesi di dismissione dell’investimento prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Le imposte, unitamente agli interessi, vanno versate (con F24) dall’intermediario (presso il quale il piano è stato aperto) entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione con apposito codice tributo che verrà istituito dalla Agenzia delle Entrate. Se l’attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal PIR se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime. In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento.

Ecco allora che, al fine di consentire all’intermediario di effettuare il versamento delle suddette somme con il documento di prassi di ieri è stato istituito il codice tributo “1070” denominato “P.I.R. – Somme dovute a titolo di imposte ed interessi a seguito della decadenza dal beneficio fiscale – articolo 1, comma 106, della legge n. 232/2016”.

La risoluzione precisa che il modello “F24”, è da predisporsi per ogni singolo contribuente, titolare del PIR.

Per la compilazione, occorre indicare negli appositi campi della sezione “Contribuente”, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale dell’intermediario, intestatario della delega di pagamento mentre il codice fiscale del contribuente titolare del PIR va indicato nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. Bisogna poi indicare il codice “73” nel campo “codice identificativo”.

Il codice 1070 va riportato nella sezione “erario” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, e va valorizzata la colonna “anno di riferimento” (indicare l’anno d’imposta in cui è iniziato l’investimento nel piano di risparmio).

L’altra risoluzione - Con la Risoluzione n. 20/E/2018 è stato stabilito, invece, che a decorrere dal 19 marzo di questo stesso anno, i codici tributo 7497, 7498 e 7499, istituiti con la Risoluzione n. 3/E/2016, per il versamento, tramite il modello F24, delle somme richieste con gli atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge n. 311/2004, in relazione ai crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 78/2009, andranno inseriti nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) e non più nel Modello F24 ordinario. A tal proposito si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 50/2018, nel modificare l’articolo 1, comma 422, della legge n. 311/2004, ha stabilito che per il pagamento delle somme richieste con i predetti atti di recupero non è possibile avvalersi della compensazione.

Il documento di prassi detta anche le istruzioni per la compilazione del Modello. In particolare, nella sezione “Contribuente”, occorrerà indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che esegue il versamento, valorizzando i rispettivi campi. Nella sezione “Erario ed altro” occorre riportare la lettera “R” nel campo “tipo”. Occorre altresì valorizzare il campo “codice tributo” (indicare uno tra i predetti codici) ed i campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nella forma “AAAA”) riportandovi i dati reperibili nell’atto notificato al contribuente. Non va, invece, compilato il campo “elementi identificativi”.
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