Con la
Risoluzione n° 70 del 30 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale sia la tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ai decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore che ha agito in via di regresso nei confronti del debitore principale garantito.
Queste delucidazioni sono giunte in quanto esistono diverse controversie pendenti relative alla tassazione di tali atti giudiziari.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nelle sentenze nn° 18520/21/22 del 10 luglio 2019 ha espresso il seguente principio di diritto:
“In tema d'imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato”.
Inoltre, l’articolo 1950 del c.c. prevede che:
“Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione…”.
L’art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegata al
d.P.R. n. 131 del 1986, dispone che sono tassati con imposta proporzionale nella misura del 3% gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi,
“recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”. L’art. 40 dello stesso d.P.R., che codifica il principio di alternatività Iva/registro, dispone che
“Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con le richiamate sentenze nn. 18520/21/22 del 2019, ha ribadito che nel momento in cui il garante chiede l’emissione del decreto ingiuntivo per ottenere dal debitore principale quanto ha versato al creditore si reimpossessa di quanto versato, attraverso l’esercizio di azione di rivalsa nei confronti del debitore. Pertanto il titolo giudiziario ottenuto dal garante, riguardando la somma già da lui versata, non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, pur rientrando “l’assunzione di fideiussioni” nel campo di applicazione dell’Iva, seppure in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’azione di regresso, per il suo carattere autonomo e meramente “restitutorio” non risulta alla stessa ricollegabile.
Concludendo, per individuare il corretto trattamento fiscale da applicare a tali atti, è rilevante il provvedimento monitorio che reca la “condanna al pagamento di somme o valori”, a cui va applicata l’imposta proporzionale nella misura del 3% ai sensi dell’articolo 8 della Tariffa, I° parte allegata al DPR n°131/1986.