14 maggio 2019

Decreto semplificazioni. Novità sui controlli formali

L’Agenzia delle entrate non può richiedere informazioni già disponibili all’Anagrafe tributaria

Autore: Andrea Amantea
In sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, l’Amministrazione Finanziaria non può chiedere ai contribuenti certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi.

Tale previsione è inserita nel testo del Decreto semplificazioni “Semplificazione fiscale, sostegno delle attività economiche e delle famiglie e contrasto dell'evasione fiscale (A.C. 1074-A)”, in discussione alla Camera.

I controlli formali delle dichiarazioni
L’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973 regola la disciplina dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi.
Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.

In particolare, il controllo formale consente di:
  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

L’attivazione di tale tipologia di controllo permette all’Amministrazione Finanziaria di verificare che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.

Il contribuente può essere invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale (c.d. avviso bonario) contenente la richiesta delle somme dovute.
Da qui l’intervento del Decreto semplificazioni.

L’intervento del decreto semplificazioni
Le previsioni del Decreto semplificazioni mirano a dare piena attuazione a quanto già contenuto nello statuto del contribuente; l’art. 6 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) dispone che non possono essere richiesti al contribuente documenti o informazioni già necessariamente in possesso dell’Amministrazione, la quale è tenuta d’ufficio ad acquisire o produrre il documento in questione o copia di esso. Un’analoga norma è contenuta anche all’articolo 7, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 70 del 2011 (vedi scheda di lettura Senato/Camera dei Deputati A.C. 1074-A).

A tal fine, il comma 1 dell’art. 5 del Decreto semplificazioni - inserendo un nuovo comma 3-bis all’articolo 36-ter del D.P.R. 600 del 1973 già sopra citato - vieta all’Amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Le suddette informazioni potranno essere comunque richieste dall’Agenzia delle entrate laddove sia evidenziata la necessità di verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Si pensi, ad esempio, al requisito relativo all'effettiva destinazione ad abitazione principale dell'immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo.

Al di là del caso appena elencato, eventuali richieste documentali effettuate dall'Amministrazione per dati già in proprio possesso, saranno considerate inefficaci.
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