Con il messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, L’INPS ha specificato la corretta gestione operativa dei casi in cui il lavoratore si trovi a dover permanere, presso le unità operative di pronto soccorso, per periodi prolungati, anche di più giorni per necessità di ricevere prestazioni mediche di urgenza o emergenza.
L’Istituto osserva che si tratta di situazioni del tutto assimilabili al ricovero e dunque meritevoli della medesima tutela previdenziale spettante per i casi di malattia, ordinariamente prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero.
Fattispecie individuate - L’INPS esamina in concreto innanzitutto il caso in cui sia necessario procedere all’ospitalità notturna del malato: in questo caso il lavoratore dovrà farsi rilasciare dalla struttura ospedaliera l’apposito certificato di ricovero. Nel caso in cui, invece, si proceda con la dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.
Certificazione cartacea - Anche le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia. Tuttavia, qualora le stesse ancora siano impossibilitate alla trasmissione telematica, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato cartaceo e trasmetterlo all'INPS con le modalità previste. Deve, inoltre, provvedere a inviare una copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro.
Nel certificato, cartaceo o telematico, dovrà essere riportata la prognosi riguardante l’incapacità lavorativa del malato: la dicitura “prognosi clinica” dovrà quindi essere sostituita da “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.
Rientro anticipato al lavoro - Nel caso di rientro anticipato al lavoro, il dipendente deve richiedere un certificato sostitutivo che viene rilasciato dallo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in sostituzione.
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