L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta di consulenza giuridica
n. 8/2020 per fornire chiarimenti in merito alla detraibilità dall’IRPEF delle spese per le prestazioni rese dai massofisioterapisti muniti di diploma di formazione triennale, indipendentemente dalla data del conseguimento, rese dietro prescrizione medica.
L'articolo 15, comma 1, lett. c), del
TUIR prevede la possibilità per il contribuente di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per le prestazioni specialistiche e per le protesi dentarie e sanitarie in genere.
Ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie per le quali non è certo l'inquadramento in una delle categorie elencate nel citato articolo 15 del TUIR, occorre riferirsi ai provvedimenti del Ministero della salute che contengono l'elenco delle prestazioni mediche e quelle di assistenza medica specifica.
Per evitare abusi delle agevolazioni in questione, in diversi documenti di prassi, in ultimo con la
Circolare n. 13/E/2019, è stato più volte affermato che sono ammesse alla detrazione solo le spese per prestazioni di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati finalizzati alla cura di una patologia, effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, comprese le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001.
Le prestazioni del massoterapista - Come confermato dalla
Circolare n. 17/2015 le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili, anche senza prescrizione medica, solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data.
Le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica.
La detrazione spetta, inoltre, per le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al DM n. 741 del 1994 con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute.
La normativa in materia di professioni sanitarie è stata modificata dalla legge n. 3/2018, che ha disposto l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per tutte le professioni sanitarie, comprese quelle non riordinate, tra le quali rientra quella svolta dai massofisioterapisti, ed ha stabilito come requisito ai fini della predetta iscrizione il conseguimento della laurea, o di un titolo equipollente o equivalente.
La successiva
Legge di Bilancio 2019, all'articolo 1, comma 537, ha stabilito per i massofisioterapisti diplomati dopo il 17 marzo 1999 di poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
In ultimo, il Ministero della Salute, con il decreto 9 agosto 2019 ha previsto l'istituzione, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge n. 403/1971.
Pertanto, le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si iscrive, entro il 30 giugno 2020 negli elenchi speciali ad esaurimento sono da considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra quelle per le quali sia possibile riconoscere la detrazione d'imposta, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR.
La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l'iscrizione all'elenco speciale.
Trattamento fiscale prestazioni rese dal massofisioterapista - In merito al trattamento fiscale ai fini Iva delle prestazioni rese dal massofisioterapista occorre evidenziare che il contesto normativo risulta allo stato invariato e, pertanto, rimangono valide indicazioni contenute nella Risoluzione n. 96/E/2012, ovvero
“i possessori di un titolo di massofisioterapista conseguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99, al termine di corsi di durata biennale o triennale, possono svolgere la propria attività tanto in regime libero professionale, quanto come dipendente presso strutture sanitarie private e private convenzionate, ma non potranno usufruire, in caso di emissione di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell’esenzione IVA prevista dal D.M. 17 maggio 2002”.