In presenza di errori formali che non incidono sulla determinazione della base imponibile, è possibile procedere a modificare la dichiarazione di successione originaria anche dopo un anno dall’apertura della stessa, presentando una dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di trascrizione, le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.lgs. n. 347/1990, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 92 adottata in seguito a specifico interpello.
L’istanza di interpello – Una contribuente ha evidenziato di aver presentato, in data 01.02.2018, la dichiarazione di successione del coniuge, deceduto in Germania il 26.06.2017. Nella suddetta dichiarazione l’istante ha indicato erroneamente come data di decesso il 26.06.2016 anziché il 26.06.2017. Detto ciò l'istante ha chiesto di conoscere se sia possibile procedere alla variazione della data di morte indicata in modo errato.
Il parere dell’Agenzia delle entrate - L’Amministrazione finanziaria innanzitutto richiama la disposizione secondo la quale ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), la dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione.
Il comma 3 del suddetto articolo ammette l’emendabilità della dichiarazione di successione fino alla scadenza del termine di presentazione (un anno dalla data di apertura della successione - La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, art.456 c.c.).
Nel caso specifico, la contribuente intende emendare la dichiarazione di successione oltre il termine di un anno come appena individuato; come evidenziato nella risoluzione n°101 del 1999, il principio dettato dall’articolo 31, comma 3, del TUS deve essere coordinato con la previsione dettata dall’articolo 33, comma 2, del medesimo TUS secondo cui “in sede di liquidazione l’Ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile”.
In base a quanto detto, al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di calcolo che emergono “ictu oculi” (di immediata evidenza), eventuali precisazioni o rettifiche per poter essere prese in considerazione dall’ufficio (Agenzia delle entrate) devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere, ossia entro un anno dall’apertura della successione.
Va da se che nel caso specifico del contribuente, sarà possibile procedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nella dichiarazione di successione e che non incide nella determinazione della base imponibile, presentando una dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di trascrizione, le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali, anche trascorso un anno dall’apertura della successione.
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