L’articolo 101 della legge 111/2023 ha delegato il Governo a riformare la disciplina sull’imposta di successione e donazione, con l’obiettivo di semplificare e modernizzare il sistema. Il decreto legislativo 139/2024 ha introdotto importanti novità, tra cui l’autoliquidazione dell’imposta da parte…
Nuove regole su cosa si tassa e quale Ufficio è competente per l’imposta di successione
Sono state aggiornate le regole su cosa viene tassato con l’imposta di successione e donazione. Oltre ai beni ricevuti per eredità o donazione, si tassano anche i trasferimenti gratuiti, compresi quelli che avvengono tramite trust o altri strumenti simili. Tuttavia, alcuni regali non vengono tassati come le liberalità d’uso, le donazioni di poco valore e le spese fatte senza obbligo di restituire i soldi.
Inoltre, è cambiato anche l’ufficio delle imposte competente per gestire l’imposta di successione:
- se la persona deceduta viveva in Italia, se ne occupa l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo della sua ultima residenza;
- se viveva all’estero, si guarda all’ultima residenza che aveva in Italia (non più automaticamente l’ufficio di Roma);
- se non si conosce l’ultima residenza, allora resta competente l’ufficio di Roma.
Principio di autoliquidazione dell’imposta
Una delle maggiori novità introdotte è il principio di autoliquidazione dell’imposta, che sostituisce il precedente sistema in cui l’imposta veniva liquidata dagli uffici finanziari. Secondo la nuova regolamentazione, i soggetti obbligati devono autoliquidare l’imposta basandosi sulla dichiarazione di successione. L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1539” per il pagamento mediante modello F24. Se l’Agenzia delle Entrate, controllando la dichiarazione di successione, scopre che si deve pagare più imposta rispetto a quanto dichiarato, invia un avviso di liquidazione entro 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Chi riceve l’avviso deve pagare, entro 60 giorni:
- l’imposta in più dovuta,
- una sanzione (secondo l’art. 13 del D.lgs. 471/1997),
- gli interessi calcolati da quando l’imposta doveva essere pagata.
Per pagare queste somme con il modello F24:
- si usa il codice A139 per la sanzione,
- si usa il codice A152 per gli interessi.
Svincolo delle attività di successione per giovani eredi
È stata introdotta una nuova regola (art. 48, comma 4-bis del TUS): le banche possono sbloccare i soldi o beni ereditati anche prima della dichiarazione di successione, se a richiederlo è l’unico erede che non ha ancora compiuto 26 anni (o li ha compiuti proprio quel giorno). Se ci sono altri eredi che hanno rinunciato all’eredità, vale comunque come se fosse l’unico.
Questo sblocco è possibile anche se l’eredità include immobili, ma solo per pagare:
- imposte catastali,
- imposte ipotecarie,
- bollo.
Non si può usare per pagare altre tasse, come l’imposta di successione o tributi speciali. Le modalità pratiche saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Determinazione dell’imposta
Il nuovo articolo 7 del Testo Unico sulle Successioni (TUS), aggiornato dal recente decreto, inserisce le aliquote e le franchigie previste per l’imposta sulle successioni.
In caso di eredità, l’imposta si applica al valore netto dei beni ricevuti con le seguenti aliquote:
- 4% per coniuge e parenti in linea retta (solo sulla parte che supera 1.000.000 € per ciascun beneficiario);
- 6% per fratelli e sorelle (oltre 100.000 €);
- 6% per altri parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° grado;
- 8% per tutti gli altri soggetti.
Per le persone con disabilità grave (ai sensi della legge 104/1992), l’imposta si applica solo oltre 1.500.000€. Le stesse regole valgono anche per le donazioni, come riportato nell’articolo 5629 del TUS.
Presentazione della dichiarazione di successione
La legge ha modificato le regole sulla presentazione della dichiarazione di successione (art. 28 del TUS):
- in generale, la dichiarazione va inviata telematicamente, seguendo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate;
- chi non è residente in Italia può invece spedirla per raccomandata (o altro mezzo tracciabile). In questo caso, fa fede la data di spedizione;
- tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione ci sono anche i trustee, se si tratta di un trust testamentario. Il termine di 12 mesi per la presentazione parte da quando il trustee riceve ufficialmente la nomina;
- la dichiarazione deve essere compilata usando il modello ufficiale approvato dall’Agenzia. Se non si usa il modello corretto, è nulla;
- deve essere firmata almeno da uno degli obbligati o da un rappresentante legale.
Limiti alla deducibilità dei debiti
Il decreto legislativo introduce limitazioni sulla deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi di vita. Sono deducibili solo i debiti usati per l'acquisto di beni soggetti a imposta, per l’estinzione di debiti tributari, e per spese di mantenimento o mediche documentate.
Liberalità indirette e disciplina del coacervo
L'articolo 56-bis del TUS è stato modificato per precisare che l’accertamento delle liberalità indirette può essere effettuato solo sulla base di dichiarazioni rilasciate nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi. Inoltre, la disciplina del “coacervo” è stata aggiornata per sommare il valore attualizzato delle donazioni anteriori a quello dei beni e dei diritti oggetto della donazione.
Esonero dal regime di responsabilità solidale
Una significativa modifica riguarda l'esonero dal regime di responsabilità solidale per il pagamento delle imposte sulle successioni e donazioni per specifici enti del Terzo settore e altri soggetti espressamente indicati dalla norma.
Modifiche relative alle sanzioni
Dal 1° settembre 2024, cambiano le sanzioni per chi viola le regole sulle imposte di successione e donazione: in generale, le multe vengono ridotte. Ecco le principali novità:
- 1. Omissione della dichiarazione (art. 50 TUS):
- se non presenti la dichiarazione di successione, la sanzione sarà pari al 120% dell’imposta dovuta (prima era dal 120% al 240%);
- se la presenti in ritardo (entro 30 giorni), la sanzione sarà del 45% (prima era dal 60% al 120%). Il codice tributo per il pagamento è stato rinominato in A150.
- 2. Dichiarazione infedele (art. 51 TUS):
- se mancano dati importanti o sono sbagliati, la sanzione sarà del 80% della differenza tra quanto dovuto e quanto dichiarato (prima era tra il 100% e il 200%);
- se gli errori riguardano dati non rilevanti per il calcolo dell’imposta, la sanzione sarà tra 250 e 1000 euro (prima erano importi in lire, più alti).
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