14 aprile 2018

Dichiarazione e versamenti IVA MOSS entro il 20 aprile

Autore: Pasquale Pirone
I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, trasmettono (entro il giorno 20 di questo mese di aprile) telematicamente (all’Agenzia delle Entrate) la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel precedente trimestre (c.d. Dichiarazione IVA MOSS) e contestualmente versano l'IVA dovuta risultante dalla stessa. L'obbligo dichiarativo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.

In applicazione della Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, infatti, i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea) che effettuano i predetti servizi (TTE) a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di IVA attraverso il Portale Telematico denominato “Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico” (“MOSS”) attivo dal 1° ottobre 2014.

Di cosa si tratta - In base alle nuove regole europee, la tassazione ai fini Iva delle operazioni TTE avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione). Optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il citato portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo. Si tenga presente che il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri e, come anticipato, si applica alle operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica afferenti servizi di telecomunicazione; servizi di teleradiodiffusione; servizi forniti per via elettronica, quali:
  • a) fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  • b) fornitura di software e relativo aggiornamento;
  • c) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  • d) fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  • e) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Termini di presentazione - La Dichiarazione IVA MOSS ha cadenza, dunque, trimestrale e va trasmessa entro il giorno 20 dalla fine del trimestre al quale si riferisce. Il termine, se ricade in un giorno festivo o di sabato, NON slitta al primo giorno lavorativo successivo, ma resta invariato. Dunque, entro il 20 aprile 2018 si presenta la dichiarazione IVA MOSS riferita al primo trimestre di quest’anno d’imposta. In caso di mancata presentazione, al soggetto passivo verrà inviato un sollecito contenete l’invito ad adempiere. Tale sollecito sarà inoltrato al contribuente, entro il 10° giorno successivo (30 aprile) per via elettronica direttamente all’interno dell’area riservata nel Portale MOSS e per e-mail all’indirizzo fornito in sede di registrazione.

Si consideri che, gli operatori in regime UE compilano la Dichiarazione limitatamente alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori residenti in Paesi diversi dall’Italia (le prestazioni rese nei confronti di consumatori nazionali rilevano ai fini della dichiarazione Iva ordinaria). Poiché, invece, gli operatori in Regime NON UE non presentano alcuna dichiarazione Iva nazionale, questi compilano la Dichiarazione IVA MOSS anche per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori residenti in Italia.

Il versamento dell’IVA MOSS – Il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento rappresenta anche il termine entro cui va versata l’IVA risultante dalla Dichiarazione stessa. Il pagamento non va eseguito con modello F24, bensì con le seguenti modalità:
  • Per gli operatori in Regime UE, addebito, richiesto direttamente dal soggetto tramite il Portale Moss, su conto corrente postale o bancario;
  • Per gli operatori in regime non UE, bonifico in euro su un conto aperto presso la Banca d’Italia (Beneficiario: AGENZIA ENTRATE IVA MOSS, BIC: BITAITRRENT, IBAN: IT31A0100003245348200005875).

Se l’operatore in regime UE non dispone di un conto corrente, questi può eseguire il versamento con le stesse modalità previste per gli operatori non UE.

Poiché il versamento è riferito ad una determinata Dichiarazione IVA MOSS, nella causale del pagamento va sempre indicato il “numero di riferimento unico” attribuito alla dichiarazione in sede di presentazione.

Anche in tal caso, qualora il contribuente non dovesse eseguire il pagamento entro la scadenza, verrà a questi inoltrato, entro i 10 giorni successivi, un sollecito (l’invio avviene con le stesse modalità viste per l’omessa dichiarazione).
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