26 giugno 2018

Diritti di affissione. Messaggi di carattere politico-ideologico

Autore: Paola Mauro
La Corte di Cassazione (Sez. 6-5, Ord. n. 12312/18), pronunciandosi in materia di tributi locali, ha affermato che, sebbene i messaggi pubblicitari di natura politica o ideologica non siano soggetti al pagamento dell’imposta sulla pubblicità, sono comunque dovuti di diritti di affissione, ove i detti messaggi vengano apposti al di fuori degli spazi stabiliti dal Regolamento comunale, ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. n. 507 del 19931.

La norma sopra citata, nel definire i contenuti del Servizio delle pubbliche affissioni, impone ai Comuni di assicurare, mediante individuazione di appositi spazi, le forme di pubblicità aventi a oggetto comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. La superficie degli impianti da adibire a tale tipologia di affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale.

Nel caso deciso dalla Suprema Corte con l’ordinanza in esame, il Comune di Torino ha notificato a un Partito politico un avviso di accertamento avente a oggetto il recupero dei diritti di affissioni evasi, oltre sanzioni, sul presupposto dell'affissione di manifesti al di fuori degli spazi consentiti.
I manifesti in questione, dal contenuto politico-ideologico, sono stati collocati negli spazi dedicati alle affissioni commerciali e, comunque, al di fuori dagli spazi riservati alla loro categoria. Il che ha indotto la CTP, prima, e la CTR, poi, a respingere l’impugnativa proposta dal Partito, sul rilievo che le norme regolamentari del Comune di Torino subordinano l'esenzione dal pagamento del diritto di affissione di manifesti di natura politica alla collocazione negli spazi appositamente individuati.

Il Partito ha proposto ricorso presso la Suprema Corte, ma senza successo.
  • Nel ricorso di legittimità si sostiene che la pubblicità ideologica è esente da autorizzazioni o imposte, in ragione della sua valenza culturale con finalità sociale.

Ebbene, per i Massimi giudici il motivo di ricorso non è fondato, in quanto il Comune non ha assoggettato i manifesti all'imposta sulla pubblicità ma ai soli diritti di affissione, attesa la collocazione al di fuori degli spazi consentiti.

Rilava il Suprema Collegio che «il Comune di Torino ha stabilito con regolamento gli spazi adibiti a pubbliche affissioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, a norma dell'art. 18 d.lgs. 507/93 ed avendo la CTR rilevato che l'affissione era avvenuta al di fuori di detti spazi, l'esenzione dal pagamento dei diritti di affissione non opera. Per quanto riguarda l'assunto secondo cui i messaggi di natura politica od ideologica non sono soggetti ad alcun pagamento di imposta, come è stato affermato dalla Corte Costituzionale (n. 89 del 1979 e n. 301 del 2000), la censura non è pertinente, riguardando tali decisioni l'imposta sulla pubblicità che la Corte Costituzionale ha ritenuto non dovuta per i messaggi cosiddetti ideologici e vertendosi, invece, nel caso in esame, nella diversa ipotesi di affissioni al di fuori degli spazi consentiti, la cui disciplina il giudice delle leggi ha ritenuto nel tempo sempre conforme a costituzione in quanto relativa alle modalità di esercizio del diritto (sent. n. 1/56; n. 48/64; n. 129/70; n. 89/79). E ad analoghe conclusioni devesi pervenire anche con riferimento al D.Lgs. 507/93, il cui vaglio da parte della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 301/00, ha riguardato solo gli aspetti relativi all'imposta comunale (Cass. n. 10113 del 26/5/2004)».

Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con conseguente addebito al Partito delle spese processuali.

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1Decreto legislativo 15/11/1993 n. 507, Art. 18. Servizio delle pubbliche affissioni.
«1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.
3–bis. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica».
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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