27 marzo 2018

Disoccupazione agricola: istanza telematica scade il 31 marzo

Autore: Debhorah Di Rosa
Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’INPS ha comunicato che scade sabato 31 marzo l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola all’INPS da parte degli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Si tratta infatti di un termine perentorio, posticipato solo se coincide con una domenica o con un giorno festivo.

Le domande possono essere trasmesse all’INPS mediante i servizi telematici accessibili, attraverso il portale dell’Inps, direttamente dal cittadino dotato di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure tramite gli enti di patronato, o tramite il Contact Center multicanale al numero 803164 oppure 06 164164 da rete mobile.

Soggetti beneficiari - Hanno diritto a percepire questo particolare ammortizzatore sociale:
  • gli operai agricoli a tempo determinato;
  • i piccoli coloni;
  • i compartecipanti familiari;
  • i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • gli operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano soltanto per una parte dell'anno.

Restano esclusi i lavoratori iscritti in una delle Gestioni Autonome o nella Gestione Separata e i lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione.

Requisiti di spettanza - L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli iscritti negli appositi elenchi nominativi e in possesso di almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Tale requisito si perfeziona mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione. È inoltre necessario che per il richiedente siano stati versati almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.

Determinazione dell’indennità - L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate nell’anno per il 40% della retribuzione di riferimento, ridotta al 30% per gli operai agricoli a tempo indeterminato.
Dalle giornate di riferimento è necessario detrarre:
  • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
  • le giornate di lavoro in proprio;
  • le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.

Dall'importo così calcolato viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà.

Modalità di pagamento - L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un’unica soluzione tramite:
  • accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN;
  • bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale.
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