Il 27 giugno scorso la Camera ha approvato, apportando ulteriori modifiche, il disegno di legge (Ddl) recante
“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”. Il provvedimento (che il Governo aveva presentato come collegato alla
Legge di Bilancio 2019), attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, è suddiviso in 4 Capi, recanti rispettivamente:
- disposizioni relative all'ordinamento sportivo (articoli 1-4);
- disposizioni in materia di professioni sportive (articoli 5-6);
- disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (articoli 7-9);
- disposizioni finali (articolo 10).
Il citato provvedimento prevede una serie di deleghe al Governo, alcune delle quali qualificate come "riordino" altre, invece, qualificate come "riordino e riforma", nonché alcune disposizioni prescrittive.
Disposizioni in materia di ordinamento sportivo
L’articolo 1 del provvedimento in commento, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore.
In pratica, si stabiliscono principi e criteri direttivi definendo, dapprima, gli ambiti di attività del CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, in coerenza con le novità introdotte dall'articolo 1, comma 630, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). Tale norma, in particolare, ha affidato alla “Sport e Salute spa” (ex CONI servizi), il compito di finanziare gli organismi sportivi, con il ruolo proprio del CONI, quale organo di governo dell'attività olimpica.
Inoltre, come si evince dalla documentazione per l’esame del disegno di legge, si stabiliscono principi e criteri direttivi per FSN, DSA, EPS e associazioni benemerite:
- da un lato, il sostegno alla loro piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile rispetto al CONI, fermo restando il potere di controllo sulla gestione e sull'utilizzo dei contributi pubblici spettante all'Autorità di governo competente in materia di sport, e la modifica della composizione del collegio dei revisori dei conti, anche in considerazione del già citato potere di controllo;
- dall'altro, la previsione che il CONI eserciti un potere di vigilanza volto a verificare che le attività sportive degli stessi organismi siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e dello stesso CONI e deliberi il commissariamento di FSN e DSA quando siano accertate gravi violazioni di norme previste dagli statuti e dai regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi direttivi.
È, altresì, previsto che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale.
Il Ddl prevede anche alcune misure riguardanti
i Centri sportivi scolastici e somministrazione di cibi e bevande nei medesimi Centri e nelle scuole. L'articolo 2 - modificato durante l'esame in sede referente - prevede, anzitutto, al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, che le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire Centri sportivi scolastici. Si disciplina così a livello legislativo, estendendola alle scuole di ogni ordine e grado, una possibilità finora prevista a livello amministrativo nelle sole scuole secondarie.
L'articolo 3, invece, concerne la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del
titolo sportivo, definendo lo stesso quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale.
Si introduce, così, nell'ordinamento normativo statale, una definizione finora presente solo nell'ordinamento sportivo, in base al quale, però, il
titolo sportivo è il diritto che una Federazione sportiva nazionale o una Disciplina sportiva associata riconosce ad una società sportiva ad essa affiliata di partecipare alle competizioni nazionali, in quanto ricorrono determinate condizioni.
L’articolo 4 del Ddl interviene sull'articolo 10 della Legge n. 91/1981, inserendovi i commi 6-bis e 6-ter. In particolare, dispone che, negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, deve essere previsto un
organo consultivo che provveda alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprima pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse. L'organo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti, ogni tre anni, dagli abbonati alla società sportiva.
Al riguardo, si evidenzia che la figura del "
tifoso" non è definita dal punto di vista giuridico e, a maggior ragione, giuridicamente indefiniti sono anche i suoi interessi. È, invece, più semplice identificare la figura di "
abbonato", il cui legame con la società sportiva è reso oggettivo dall'acquisto di un titolo di accesso agli impianti e, conseguentemente, sono più delineati anche i suoi interessi.
Disposizioni in materia di professioni sportive
Si fornisce delega al Governo - come previsto dall’articolo 5 - per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il
riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo. La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico. A tal proposito, tale articolo elenca princìpi e criteri direttivi ai quali attenersi.
Un’altra delega al Governo è fornita dal successivo articolo 6, per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni
in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
In particolare, si stabiliscono principi e criteri direttivi, finalizzati, sostanzialmente, a disciplinare con norma legislativa primaria alcune delle questioni attualmente disciplinate nel Regolamento degli agenti sportivi.
Disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport
I successivi articoli (dal 7 al 9), forniscono deleghe al Governo per l’adozione di una serie di misure, riguardanti:
- la materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
- la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;
- la sicurezza nelle discipline sportive invernali, per garantire standard di sicurezza più elevati.
Disposizioni finali
Infine, l’articolo 10 prevede che le disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti, si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento a quanto previsto dalla Legge cost. n. 3/2001.