L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.80/2020 chiarisce che le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dagli enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di sostenimento della didattica a distanza per gli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, rientrano negli incentivi previsti dal DL Cura Italia, in quanto la DAD può essere considerata una metodologia didattica attuata come conseguenza diretta della gestione epidemiologica in atto.
L’articolo 66 del citato decreto legge Cura Italia, prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Poiché la finalità della norma è quella di incentivare le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, l’Agenzia ritiene che vi rientrino anche le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dagli enti religiosi civilmente riconosciuti e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di sostenimento della didattica a distanza per gli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati , poiché la DAD può essere considerata una metodologia didattica attuata come conseguenza diretta della gestione epidemiologica in atto.
Inoltre, l’Amministrazione precisa che tali donazioni, in denaro o in natura, possono essere effettuate per il tramite di Comuni o della Protezione civile, ma non possono essere erogate direttamente agli istituti scolastici, in quanto tali istituti non rientrano nel novero dei soggetti previsti dalla norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni liberali.
Infine, l’Agenzia ricorda che per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche a favore degli istituti scolastici è prevista una detrazione del 19% della donazione stessa senza limiti di importo e per i titolari di reddito di impresa, invece, è prevista la deducibilità delle donazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70mila euro annui.
Resta ferma la non cumulabilità delle agevolazioni relativamente alla stessa spesa, nel rispetto dei principi generali di alternatività di fruizione delle agevolazioni.
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