1 novembre 2019

E-fattura e pedaggi autostradali

Può essere richiesta entro il termine previsto per il diritto alla detrazione

Autore: Serena Pastore
Il contribuente che ha avanzato l’interpello n° 454/2019 all’Amministrazione Finanziaria è un esercente attività di concessionaria per la costruzione e l’esercizio dell'autostrada. Nel 2019 ha ricevuto, da parte di alcuni utenti, richieste di emissione della fattura relativa a pedaggi autostradali per transiti effettuati nel 2016, 2017. Il dubbio del contribuente istante è se esista o meno un termine entro cui gli utenti hanno diritto a richiedere il rilascio della fattura, e come debbano essere annotate tali fatture considerato l’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

Operazioni esonerate dall'obbligo dell'emissione delle fatture
Le operazioni esonerate dall'obbligo dell'emissione delle fatture, salvo l’eventuale richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, sono elencate all’articolo 22 del DPR n° 633/72.

Tra i soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione sono ricompresi anche gli enti concessionari di autostrade relativamente ai pedaggi percepiti per i transiti autostradali. A riguardo, il decreto del Ministro delle Finanze del 20 luglio 1979 stabilisce che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti alla emissione della fattura per i pedaggi relativi ai transiti autostradali esclusivamente dietro specifica richiesta da parte degli utenti.

Attualmente il quadro normativo della fatturazione prevede che l’emissione della fattura possa essere effettuata entro 12 giorni dall’operazione. Considerato che in precedenza vigeva l’obbligo di emissione contestuale della fattura, e considerata l'impossibilità di redigere e consegnare la fattura al momento del transito al casello autostradale, il citato DM ha disposto che la fattura può essere emessa dallo stesso concessionario che ha effettuato la riscossione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In particolare, se il pagamento del pedaggio è stato effettuato mediante carte di credito a pagamento differito, la fattura dovrà essere emessa entro 60 giorni decorrenti dalla fine del mese in cui sono stati effettuati i transiti. Pertanto, la disciplina di riferimento individua un termine certo di emissione solamente con riferimento ai pedaggi regolati con "carte di credito", negli altri casi il termine generale entro cui è possibile richiedere la fattura è desumibile dalla disciplina IVA.

Le fatture che verranno emesse dietro specifica richiesta degli utenti assumono rilievo solo per consentire agli utenti medesimi di poter detrarre l’imposta addebitatogli. Il termine entro cui le stesse possono essere richieste coincide con quello previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione di cui all'articolo 19 del DPR n° 633/1972.

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Pertanto, nel caso in esame, ove tempestivamente richieste:
  • le fatture relative ai pedaggi del 2016 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2018, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione da presentare nel 2019;
  • le fatture relative ai pedaggi del 2017 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2017, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione da presentare nel 2018;
  • le fatture relative ai pedaggi del 2018 potevano essere emesse entro il 31 dicembre 2018, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione da presentare nel 2019.

Fatturazione elettronica
La legge n° 205/2017 ha introdotto un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019. I concessionari autostradali, dunque, emettono, su richiesta del cliente, e al più tardi nei termini sopra individuati, le fatture elettroniche tramite Sistema d'Interscambio, utilizzando una numerazione seriale distinta, al fine di separarle dalle altre fatture emesse, atteso che le somme ivi indicate già partecipano alla liquidazione periodica IVA all'atto dell'incasso dei corrispettivi.

I predetti documenti, emessi al solo per consentire la detrazione dell'IVA ai committenti, non devono essere registrati nei registri IVA ma esclusivamente conservati nell'ordine progressivo della loro emissione.

Considerata la non rilevanza del documento ai fini della liquidazione periodica IVA, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la data da indicare nel documento possa coincidere con la data di produzione e/o di emissione della fattura, ferma restando la necessità di indicare nella fattura il dettaglio dei percorsi cui la stessa si riferisce.
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