La
Risposta n. 211/2019 dell’Agenzia delle Entrate aggiunge ai casi in cui la ritenuta d’acconto non si applica, anche la fattispecie in cui un consulente tecnico d’ufficio (CTU), in seguito ad operazioni concernenti perizie tecniche svolte in una causa civile, emette compenso nei confronti di un soggetto passivo privo di P. IVA, nonché parte che sopporta l’onere economico e non riveste la qualifica di sostituto d’imposta. In questa circostanza l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la corretta emissione della fattura da parte del Geometra (CTU) non dovrà contenere ritenuta d’acconto IRPEF.
Ritenuta d’acconto quando si versa
La ritenuta d'acconto consiste in una percentuale dell'imponibile che viene addebitata al cliente in fattura come anticipo sulle imposte che il professionista deve pagare.
Con la ritenuta d’acconto, una parte del compenso non viene pagato al collaboratore ma direttamente allo Stato come acconto sull’IRPEF. ll versamento della ritenuta d'acconto va eseguito e sopportato economicamente dal sostituto d'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento. Se il giorno 16 è un giorno festivo (o sabato) il versamento dovrà essere posticipato al primo giorno utile. Per il versamento viene utilizzato il Modello F24, su cui occorre specificare il codice tributo 1040.
In seguito sarà la Certificazione Unica (CU) il titolo che consente agli esercenti arti e professioni, di considerare in diminuzione dall’IRPEF complessivamente dovuta, l’importo del prelievo fiscale trattenuto dai sostituti d’imposta all’atto del pagamento dei compensi. Il rilascio della documentazione solitamente avviene entro il 31 marzo di ogni anno.
Il caso
Le parti in causa, interessate a ricevere una perizia tecnica da parte di un Geometra (CTU), in una causa civile, sono soggetti passivi privi di P. IVA.
Il professionista in questione espone che il Giudice ha liquidato in suo favore il compenso, oltre a oneri spettanti che dovrà essere comunque corrisposto dalle parti in causa.
L’istante emetterà fattura nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia ma occorre prestare attenzione al momento in cui avviene il pagamento, infatti quest’ultimo viene effettuato da terzi e non dall’Amministrazione della Giustizia. Dunque l’ufficio di liquidazioni spese di giustizia del Tribunale fa presente che non è tenuto al versamento della ritenuta.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio dunque, pone in risalto la problematica della corretta emissione della fattura soprattutto per quanto riguarda l’indicazione eventuale della ritenuta d’acconto, chiedendo espressamente delucidazioni su chi dovrà corrisponderla.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Il pagamento del corrispettivo viene imputato in capo ai soggetti privi di Partita IVA che hanno ricevuto la perizia in ambito di una causa civile. L’Amministrazione della Giustizia, invece, è solo una committente ma non esecutrice del pagamento nei confronti del Geometra professionista (il quale è assoggettato al regime di reddito di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR), dunque la P.A. summenzionata non è tenuta al versamento della ritenuta d’acconto pur identificandosi nelle vesti di sostituto d’imposta.
In aggiunta, si specifica quanto segue: se la parte soccombente (soggetti privi di P. IVA che hanno usufruito della perizia del professionista) nonché titolare passivo del rapporto di debito, fosse stata ricompresa tra i sostituti d’imposta, allora in questa eventualità il professionista CTU avrebbe potuto emettere correttamente fattura indicando la ritenuta d’acconto.
Al contrario, nella fattispecie esposta la parte soccombente è titolare passivo del rapporto di debito privo di P. IVA, la quale non si configura come sostituto d’imposta. Ne consegue che la ritenuta d’acconto IRPEF non dovrà essere operata e pertanto non dovrà essere evidenziata in fattura.