Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato uno studio sul tema della determinazione dei compensi degli ausiliari del giudice.
Più esattamente il documento (vedi allegato) - intitolato “La liquidazione del compenso degli ausiliari di giustizia: consulenti tecnici di ufficio, periti ed ausiliari dei consulenti” -, dopo un’accurata disamina del quadro normativo di riferimento, si sofferma sui seguenti aspetti di indubbio rilievo:
- La determinazione del compenso spettante (onorari fissi, variabili e a tempo. L’incarico collegiale e i coadiutori del C.T.U. o del perito);
- Il valore di riferimento per la determinazione degli onorari;
- L’aumento degli onorari previsti dall’art. 52 del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia – T.U.S.G.);
- La fattispecie dei distinti quesiti, incarico unitario e accertamenti plurimi;
- La contemporanea applicazione di diverse tabelle (artt. 2 e 4 T.U.S.G.);
- La fattispecie relativa all’art. 3 del T.U.S.G.;
- La domanda di liquidazione del compenso e delle spese;
- Le modalità di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d’ufficio e di parte nel processo civile nel caso di ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato;
- L’opposizione al decreto di liquidazione;
- La responsabilità solidale delle parti per il pagamento del compenso del C.T.U. in ambito civile;
- La fatturazione del compenso.
Con riferimento a quest’ultimo punto, il documento in discorso illustra l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate e ne evidenzia le criticità.
Il documento, poi, ricorda che, con Decreto del Ministero della Giustizia del 4/12/2023, è stata istituita la “Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo e tributario” con l’intento di superare le perduranti criticità connesse alla normativa che disciplina le tariffe spettanti gli ausiliari del giudice, atteso che non si è ancora proceduto all’adozione di un nuovo Decreto di determinazione delle tariffe ai sensi dell’art. 50 del T.U.S.G. e che, pertanto, allo stato continua ad applicarsi il regime transitorio di cui all’art. 275 del medesimo Testo unico.
In chiusura, si segnala che il compenso spettante ai consulenti di parte – che non sono qualificabili come ausiliari del magistrato – è determinato attraverso una libera contrattazione con il cliente e mediante applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 140 del 20 luglio 2012.