Dal 1° gennaio 2019 vige l’obbligo di fatture elettroniche, inviate attraverso il Sistema di Interscambio che effettua per ogni file ricevuto una serie di controlli propedeutici all'inoltro del documento al soggetto destinatario. Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario.
In particolare, il SdI si preoccupa di verificare “l’unicità” della fattura, affinché non siano nuovamente inviati documenti già trasmessi ed elaborati. Nello specifico, viene scartata la fattura che rechi dati - tra cui l’identificativo cedente/prestatore, l’anno della data fattura, il numero della stessa - coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.
Nella situazione prospettata dall’istante nell’
interpello n° 395/2019 dell’Agenzia delle Entrate, il SdI ha erroneamente trasmesso diverse fatture già emesse in formato cartaceo nel corso del 2017 e 2018, e per le quali l’interpellante aveva già provveduto ai relativi adempimenti IVA. In tal caso il SdI non poteva intercettare ed impedire l'errore in quanto all’epoca non era obbligatoria la fatturazione elettronica.
Le note di variazione
Per sanare l'errore commesso è possibile applicare l'articolo 26 del DPR n° 633/1972 il quale dispone:
“Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”.
Tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.
L’errore del contribuente istante può essere ricondotto alle cause di "nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione". Pertanto, per neutralizzare l'errato invio dei duplicati, l'istante può emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione, ex articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, riportando nel campo "causale" la dizione "storno totale della fattura per errato invio tramite SdI".
Ovviamente, nel caso in cui i duplicati delle fatture non hanno concorso alle liquidazioni periodiche dell’Iva 2019, le note di variazione non costituiscono titolo per il recupero in detrazione dell'IVA a debito. L’istante dovrà informare i clienti destinatari dei duplicati delle fatture, qualora gli stessi non abbiano detratto l’Iva e dedotto il costo, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l'obbligo di conservazione del documento ricevuto.