Il file con il
codice TD20 continua a costituire una vera e propria autofattura, utilizzabile in caso di mancata o errata emissione della fattura da parte del cedente o prestatore in operazioni soggette a reverse charge, come previsto dall’art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. 471/97, nonché per le situazioni disciplinate dall’art. 46, comma 5 del D.L. 331/93 e per quelle assimilabili.
Nelle casistiche rientranti nell’articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, il cessionario/committente di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:
- documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come cedente/prestatore l’effettivo cedente o prestatore e come cessionario/committente i propri dati di fatturazione;
- a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.
In pratica, la rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo i due documenti della medesima tipologia già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA), indicando gli importi/l’importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.
Mentre, per quanto riguarda le casistiche rientranti nell’articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il cessionario/committente che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, oppure, abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo
SDI:
- un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Nell’autofattura dovrà indicare come cessionario/prestatore l’effettivo cedente o prestatore e come cessionario/committente i propri dati di fatturazione;
- a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta.
La trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 consente anche di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, ossia
l’esterometro.
Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con un TD17, TD18 o TD19 per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, il cessionario può trasmettere un documento della medesima tipologia già trasmesso allo SDI (TD17, TD18 o TD19).
Si ricorda che la rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea.
Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.