25 maggio 2018

Ecobonus: ammessa una sola cessione del credito

Autore: Andrea Amantea
La cessione della detrazione per interventi di risparmio energetico su parti comuni condominiali di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 può avvenire, oltre che in favore dei fornitori dei beni e dei servizi, anche rispetto ad altri soggetti terzi comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

L’Agenzia delle Entrate, in virtù della posizione assunta con la circolare n° 11/E 2018, pur riconoscendo una platea piuttosto ampia di soggetti privati in favore dei quali può essere ceduto l’ecobonus, ha definito a monte paletti piuttosto restrittivi, prevedendo inoltre che la cessione del credito fiscale deve essere limitata a un solo “passaggio” successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto.

Quanto appena detto si pone, però, in contrasto con quanto invece stabilito dalla stessa Amministrazione Finanziaria con il provvedimento datato 28 agosto 2017, adottato in seguito alle novità introdotte in materia di cessione dell’ecobonus dalla manovra correttiva D.L. 50/2017 e ss.mm.ii, che ha previsto la possibilità di cedere il credito/detrazione per interventi di efficientamento energetico su parti comuni condominiali (2017-2021) anche a banche e intermediari finanziari ma solo per i soggetti rientranti nella no-tax area; in tale provvedimento era stato messo in evidenza come i cessionari del credito quali fornitori, altri soggetti privati e banche e intermediari finanziari per i soggetti no-tax area, a loro volta, possono effettuare ulteriori cessioni ammettendo dunque una loro reiterazione. Possibilità che invece viene meno in base a quanto riportato nella circolare 11/E.

L’intervento della Legge di bilancio 2018 - Dal punto di vista normativo e al netto da quanto previsto dal Provvedimento del 28 agosto scorso è opportuno ricordare che, da ultimo, la disciplina della cessione della detrazione per interventi di risparmio energetico è stata oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2018, che ha ammesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari confermando a monte (come da previsioni del D.L. 50/2017 e ss.mm.ii) che lo stesso può essere ceduto:
  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari; nonchè
  • anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.

Le modalità operative della cessione della detrazione, da ultimo introdotte, a partire dal 2018, saranno disciplinate attraverso l’emanazione di un nuovo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate diverso rispetto a quello adottato in data 28 agosto 2017.

I soggetti cessionari – Partendo dal presupposto che la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta nonché i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto, l’attenzione va rivolta nei confronti dei soggetti in favore dei quali il trasferimento della detrazione può perfezionarsi.

Ebbene, rientrano tra i cessionari:
  • i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
  • gli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti);
  • banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area (articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del T.U.I.R.

Il credito non può essere ceduto da alcun soggetto alle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La cessione dell’Ecobonus può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. Resta fermo il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, ancorché le stesse facciano parte della compagine dei suddetti Organismi associativi, delle ESCO e delle SSE fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area.

Ulteriori soggetti cessionari possono essere gli organismi associativi quali consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.

In merito invece alla condizione secondo la quale i soggetti cessionari privati devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, potenzialmente la cessione potrebbe essere limitata a specifici casi. Basti pensare alla situazione in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, in tal caso la cessione può avvenire nei confronti delle altre società del gruppo, ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai c.d. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari; la cessione può riguardare inoltre anche un altro condòmino che ha sostenuto le spese agevolate nell’ambito dei lavori condominiali anche se su questo aspetto l’Amministrazione finanziaria non ha accennato ad un eventuale passaggio della detrazione nell’ambito del rapporto tra i familiari che partecipano alla medesima spesa.

Al di là dei chiarimenti forniti con la circolare 11/E in commento, rimangono comunque valide le cessioni dei crediti effettuate sulla base delle indicazioni contenute nel Provvedimento del 28 agosto 2017 (vedi sopra), se compiute prima della data di pubblicazione della stessa circolare.
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