9 giugno 2018

Ecobonus. Comunicazioni all’Enea entro il 27 giugno

Proroga di natura tecnica per i lavori terminati entro il 29.03

Autore: Andrea Amantea
I contribuenti che hanno terminato i lavori di cui all’ecobonus prima della data del 30 marzo, ai fini della spettanza delle detrazione, possono inviare la necessaria documentazione all’Enea entro il 27 giugno 2018, non rilevando la data effettiva della fine dei lavori, operando in tal modo un termine maggiore per effettuare l’adempimento.

La proroga di natura tecnica comunicata dall’Enea è dovuta al fatto che il portale predisposto ai fini dell’invio della documentazione “Finanziaria 2018” è attivo solo dal 30 marzo e dunque è stato tecnicamente impossibile provvedere all’invio della documentazione necessaria prima di tale data.

L’invio della documentazione all’Enea - Ai fini della spettanza della detrazione Irpef prevista per interventi di risparmio energetico su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale) è previsto che entro 90 giorni dalla fine dei lavori, occorre trasmettere all’Enea:
  • copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A al “decreto edifici” - D.M. 19 febbraio 2007);
  • la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici” D.M. 19 febbraio 2007) relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. Inoltre per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari e per l’istallazione dei pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. Anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non è più richiesta (dal 15 agosto 2009) la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica.

L’invio della documentazione entro il 27 giugno - I contribuenti che hanno terminato i lavori di cui all’ecobonus prima della data del 30 marzo, ai fini della spettanza delle detrazione, possono inviare la necessaria documentazione all’Enea entro i 90 giorni successivi al termine del 30 marzo, ossia entro il 27 giugno 2018, non rilevando la data effettiva della fine dei lavori; il portale d'invio Finanziaria 2018 è attivo solo dal 30/03/2018, per gli interventi il cui collaudo è antecedente tale data, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati previsti decorre dalla data di attivazione del portale.

Il suddetto portale è dedicato all’invio telematico all'ENEA della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (istituite con legge finanziaria 296/2006) che, in seguito alla pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), sono confermate, seppur con aliquote riviste (vedi premessa), fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi sulle singole unità immobiliari e fino al 31 dicembre 2021 e per quelli realizzati su parti comuni di edifici condominiali. In alternativa al portale anzidetto è possibile inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea.

Cosi non si paga la sanzione – I contribuenti che effettuano l’invio della documentazione entro il 27 giugno in virtù della proroga di natura tecnica sopra descritta evitano l’applicazione della sanzione di 250 € prevista in caso di remissione in bonis della comunicazione effettuata entro il 31 ottobre 2018 come da disposizioni del D.L. 16/2012 e ss.mm.ii (prima dichiarazione Modello Redditi il cui termine di presentazione -ordinario scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione).
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