7 aprile 2018

Enti cooperativi: candidatura online per procedimenti sanzionatori

Autore: Devis Nucibella
Il Mise con un comunicato pubblicato sul proprio sito ha reso noto che è disponibile il portale per la raccolta delle candidature per incarichi nelle procedure sanzionatorie e di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. La procedura, direttamente on line, è in forma totalmente digitale.

Il Mise gestisce l'Albo delle società cooperative e l'Albo Nazionale delle società cooperative edilizie. Si occupa inoltre della vigilanza nel settore cooperativo, con particolare riferimento agli aspetti mutualistici e societari. L'attività riguarda in particolare l’adozione dei provvedimenti sanzionatori (scioglimento, gestione commissariale, sostituzione dei liquidatori volontari, liquidazione coatta amministrativa). Il Ministero svolge anche attività di formazione e di promozione del settore.

È disponibile sul sito del Mef una piattaforma che permette ai professionisti interessati di registrare la propria candidatura per ottenere incarichi nelle procedure sanzionatorie e di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. La candidatura avviene compilando un semplice modulo on-line e grazie a questa semplificazione anche i tempi per la verifica delle dichiarazioni e per altre procedure interne all'Amministrazione saranno notevolmente ridotti. Il sistema richiede una preventiva iscrizione e autenticazione, la disponibilità di un account PEC valido intestato al professionista medesimo e l'uso della firma digitale; il sistema prevede inoltre un manuale utente, accessibile anche tramite il menu del portale.

La circolare direttoriale prot. n. 574 del 25/06/2015 ha provveduto a dettare disposizioni circa l’aggiornamento della Banca dati dei professionisti interessati a svolgere, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi. A seguito dell’utilizzo di tale banca dati, del tempo trascorso dalla acquisizione delle candidature e delle attività di reingegnerizzazione dei sistemi informativi in uso alla Direzione generale, si ritiene necessario sia aggiornare la banca dati, sia ottimizzare le procedure per la raccolta, il trattamento e l’utilizzo delle manifestazioni d’interesse.

A tal fine, i professionisti interessati - sempre in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 2, della legge 400/1975, nonché degli equivalenti titoli professionali riconosciuti ai cittadini comunitari, e quindi essere “iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro [… o essere] esperti in materia di lavoro e cooperazione”, per questa ultima fattispecie anche con riferimento ai requisiti di cui all’art. 28, comma 1, lett. c) del R.D. n. 267/1942 – possono avanzare la propria disponibilità all’assunzione di incarichi direttamente on-line, utilizzando l’applicativo raggiungibile al seguente indirizzo internet: https://commissariliquidatori.mise.gov.it.

Tale piattaforma permette ai professionisti interessati di registrare la propria candidatura compilando un semplice modulo on-line e grazie a questa semplificazione anche i tempi per la verifica delle dichiarazioni e per altre procedure interne all’Amministrazione saranno notevolmente ridotti. Il sistema richiede una preventiva iscrizione e autenticazione, la disponibilità di un account PEC valido intestato al professionista medesimo e l’uso della firma digitale; il sistema prevede inoltre un manuale utente, accessibile tramite il menu del portale.
In caso di esito positivo della procedura di registrazione, l’amministrazione prende atto della disponibilità manifestata dal professionista ad assumere gli incarichi evidenziati in premessa e conserva il nominativo nella relativa Banca dati, rendendolo disponibile per le operazioni di sorteggio e\o designazione successivamente descritte.

Si rammenta che la disponibilità e le relative dichiarazioni devono essere aggiornate ogni anno, fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati oggetto di autocertificazione. Nel caso di mancato aggiornamento, allo scadere dell’anno dalla data di iscrizione, si prenderà atto della mancata volontà di permanere nella Banca dati.

L'iscrizione viene disposta previa verifica della sussistenza dei suddetti requisiti e della assenza delle seguenti condizioni e cause di impedimento:
  • a) dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall’amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo;
  • b) revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
  • c) preesistente o intervenuto status dì interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di “protezione giudiziaria” ivi compresa l’amministrazione di sostegno ed ogni altra tipologia che comporti un effetto limitativo sulla capacità di agire del soggetto;
  • d) applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall’ordine professionale di appartenenza;
  • e) assoggettamento a procedura concorsuale;
  • f) applicazione di misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  • g) condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di procedimenti penali per:

• uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e, in quanto compatibili, con quelli dettati nel Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle successive modifiche ed integrazioni;
• un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria che comportino condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi;
• un qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
• delitti che comportino, anche in primo grado, l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;


  • h) l'esistenza di un rapporto organico di servizio od onorario con una amministrazione pubblica; per i pubblici dipendenti è fatto salvo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni in ossequio alla normativa sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
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