27 agosto 2018

Enti del terzo settore: la disapplicazione della “perdita” della qualifica e l’attività di controllo fiscale

Autore: Nicola Forte
La riforma del Terzo settore prevede alcune rilevanti e sostanziali novità per ciò che riguarda i criteri di determinazione del reddito, gli adempimenti fiscale e le relative agevolazioni. Gli enti che si iscriveranno nel Registro unico nazionale applicheranno la disciplina prevista dal D.Lgs n. 117/2017 fruendo, tra l’altro, di alcune semplificazioni fiscali. Ad esempio non saranno tenuti alla presentazione del modello EAS.

Il legislatore ha inteso eliminare alcuni inutili adempimenti. L’Agenzia delle entrate potrà acquisire direttamente dal Registro unico nazionale tutte le informazioni che fino ad oggi sono state indicate nel predetto modello EAS.

La riforma del Terzo settore prevede anche alcune importanti novità per ciò che riguarda l’attività di accertamento svolta dall’Agenzia delle entrate. In particolare, per gli Enti che entreranno nella riforma non troverà più applicazione l’art. 149 la cui rubrica è “Perdita della qualifica di ente non commerciale”. L’art. 89, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 prevede che “Agli enti del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni: … gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

La disposizione richiamata prevede che, “Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale, qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta”.

Possono essere agevolmente intuite le motivazioni della disapplicazione di questa norma. Una delle principali novità della riforma riguarda la possibilità dell’ente di esercitare prevalentemente un’attività di tipo commerciale, sia pure entro i limiti disciplinati dal D.Lgs n. 117/2017 in commento. Pertanto vengono meno le ragioni che in passato hanno determinato, in presenza di tale circostanza, la perdita della qualifica. Allo stesso modo non si applica neppure il successivo comma 2, contenuto nello stesso art. 149 del TUIR, che indica alcuni parametri in base ai quali si può desumere che l’ente non commerciale ha natura commerciale e quindi deve perdere la qualifica.

Tuttavia, deve essere rilevato come la disapplicazione della disposizione in commento, non impedisca all’Agenzia delle entrate di espletare l’ordinaria attività di controllo nei confronti degli enti del Terzo settore. In alcuni casi l’Amministrazione finanziaria può anche riqualificare la natura dell’ente ritenendo come allo stesso debba attribuita, indipendentemente dalla “forma giuridica apparente”, la qualifica di impresa.

La disposizione di riferimento è rappresentata dall’art. 94 della “Riforma” il quale prevede che “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo X l’Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9, 13, 15, 23, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore …”.

Ad esempio se l’ente sottoposto al controllo effettua una distribuzione di utili, anche indiretta, l’Agenzia delle entrate ne disconosce la relativa qualifica. Lo stesso dicasi se, ad esempio, le previsioni dello statuto si pongono in contrasto con il principio di democraticità, ovvero, laddove lo statuto non abbia previsto l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

In buona sostanza il legislatore, nel prevedere la disapplicazione del predetto art. 149 del TUIR, ha tenuto conto del mutato quadro normativo di riferimento. Al contrario non ha inteso affatto “depotenziare” l’ordinaria attività di controllo che gli uffici potranno continuare a svolgere sia con riferimento ai contenti degli statuti e alle formalità previste dalla “Riforma”, sia per ciò che riguarda la concreta attuazione delle previsioni statutarie.
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