2 luglio 2018

Eredità con beneficio. Imposta posticipata

Autore: Paola Mauro
Nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è illegittima la cartella di pagamento notificata quando la procedura di liquidazione dei debiti ereditari non è ancora chiusa. Dopo tale momento, è comunque necessario che sussista un residuo attivo in favore dell’erede.

È quanto si evince dalla Sentenza n. 11458/2018, con cui la Sezione Tributaria della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Il giudizio nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale, recante l'iscrizione a ruolo dell'imposta complementare relativa a una dichiarazione di successione.

La contribuente ha fatto presente di aver accettato l'eredità con beneficio d’inventario (artt. 470 e 484 c.c.) e che, al momento della notifica della cartella impugnata, la liquidazione dell'eredità era ancora in corso.
  • Mentre nell’accettazione dell’eredità pura e semplice il patrimonio del de cuius e quello dell’erede si confondono, l’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, con la conseguenza che «l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti» (art. 490 c.c.).

La giurisprudenza di legittimità, negli anni, ha chiarito che la limitazione di responsabilità dell’erede che ha accettato con beneficio d’inventario non può essere ignorata dall'Amministrazione finanziaria, che quindi è tenuta ad attendere la definitività della procedura liquidatoria per quantificare il tributo successorio, potendo agire nei confronti dell'erede nei soli limiti di residua capienza del patrimonio pervenutogli, dato che tale tributo può essere richiesto all'erede accettante con beneficio soltanto dopo la deduzione delle passività ad esso inerenti. Infatti la limitazione di responsabilità degli eredi derivante dall'accettazione con beneficio di inventario risponde all'esigenza di ridurre il sacrificio economico del soggetto passivo entro l'ambito del suo effettivo arricchimento (Cass. n. 25150/2016, n. 14847/2015, n. 4419/2008).

Ebbene, con la sentenza qui in esame i Massimi giudici ribadiscono che la «limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede». Va precisato che il credito relativo all'imposta di successione sorge nei confronti dell'erede «in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione».
  • Alla luce di quanto sopra il caso concreto è stato deciso in senso sfavorevole all’Agenzia delle Entrate.

Nel rigettare il ricorso erariale, la Corte scrive: «Nel caso che occupa la ricorrente assume che lo stato di graduazione definitivo relativo all'eredità beneficiata di S.F., da cui risultava un residuo attivo di euro 693.472,66, era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27.2.2010. Ne deriva che, al momento della notifica della cartella, avvenuta il 31.8.2007, la procedura di liquidazione dei debiti ereditari non era ancora chiusa, donde l'illegittimità della cartella impugnata».

Le spese del giudizio di legittimità sono state addebitate alla soccombente Agenzia delle Entrate.
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