5 settembre 2018

Esercenti depositi fiscali di vino: invio documenti unificato al 10 settembre

Autore: Pasquale Pirone
Entro il 10 settembre di ogni anno, gli esercenti depositi fiscali di vino devono presentare agli uffici delle dogane il prospetto riepilogativo della produzione e della lavorazione (articolo 8, comma 1, Dm 153/2001), il bilancio di materia (articolo 7, comma 4, lettera b, Dm 153/2001) e il bilancio energetico (articolo 7, comma 4, lettera c, Dm 153/2001).
La scadenza è frutto di quanto stabilito dall’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 6/d dello scorso 26 luglio 2018, con cui, in risposta alle richieste avanzate da alcune associazioni di categoria, sono stati concentrati in un'unica data i termini di adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina nazionale ed europea per i citati soggetti.

Il quadro normativo – Nel menzionato documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria, ha in primo luogo ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 8, comma 1, del DM n. 153/2001, recante disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino. In particolare la richiamata disposizione legislativa prescrive che il depositario autorizzato debba presentare il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti, annualmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell’anno cui si riferisce. Nella concreta applicazione tale obbligo tributario viene fatto decorrere dal 31 luglio (ossia dalla data di chiusura dell’anno alla quale le norme di fonte comunitaria del settore vitivinicolo agricolo abbinano la rilevazione delle giacenze dei prodotti). Dunque, il termine finirebbe al 15 agosto.

La normativa europea (Regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione dell’11/12/2017 art. 23, par.1) ha, peraltro, fissato al 10 settembre il termine per la presentazione della dichiarazione di giacenza e nel caso di registri tenuti in forma telematica, lo stesso Regolamento 2018/274 e le disposizioni nazionali di attuazione contemplano un termine di 30 giorni per effettuare la registrazione delle operazioni in tal modo superando la scadenza del 15 agosto come sopra evidenziata.

L’orientamento di prassi – Basandosi su presupposto che il particolare trattamento impositivo riservato al vino ha giustificato riduzioni degli oneri ritenendo valido agli effetti tributari l’utilizzo dei documenti in uso agli esercenti in osservanza delle norme in materia vitivinicola, sempreché contenenti le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza e che il comma 1-bis dell’art. 37 del D.Lgs. n. 504/95 sancisce la rilevanza fiscale dei dati contabili presenti nelle dichiarazioni obbligatorie e nelle registrazioni, incluse le rilevazioni delle giacenze effettive annue, che valgono ad assolvere agli obblighi di cui al comma 2, lett. a) ed al comma 4, lett. a) dell’art. 7 del DM n. 153/2001, l’Agenzia delle Dogane, nella Circolare in commento afferma che “L’intervenuta omogeneizzazione con fonte di rango primario degli obblighi contabili derivanti dalle due discipline e, in aggiunta, il completamento della fase di rendicontazione con modalità telematica, consentono di aderire alla concentrazione in un’unica scadenza dei termini di adempimento”.

Pertanto, in considerazione di tutto ciò, le dogane hanno dato l’ok alla concentrazione in un’unica data (ossia il 10 settembre di ogni anno) entro la quale gli esercenti depositi fiscali di vino sono tenuti a presentare i documenti di cui in premessa.
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