27 novembre 2018

Eventi sismici centro Italia: modalità di versamento dei contributi sospesi

Istruzioni per i versamenti in un'unica soluzione.

Autore: Mattia Gigliotti
Con il Messaggio n. 4378 pubblicato il 23.11.2018, l’Inps rende note le modalità di versamento dei contributi sospesi nelle aree colpite dai terremoti verificatisi, tra il 2016 e il 2017, nei territori del centro Italia.
L’Istituto ricorda, inoltre, che per effetto dell’entrata in vigore della Legge n. 89/2018, di conversione del Decreto-Legge n. 55/2018, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 31 maggio 2018, è stata prorogata al 31.01.2019.

Con il presente Messaggio, l’Inps - nel confermare che il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione è stato prorogato alla data del 31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi - ricorda altresì che i versamenti potranno (in alternativa) avvenire mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 31 gennaio 2019, per la quale saranno fornite, con apposito messaggio, le necessarie indicazioni operative.

L’Inps spiega, inoltre, che i contribuenti che hanno ripreso gli adempimenti e i versamenti sospesi in forma rateale a decorrere dal 31 maggio 2018 ed hanno proseguito nel versamento delle rate, dovranno interrompere i versamenti a decorrere dal 01/12/2018. Il residuo debito potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2019 oppure essere oggetto di una nuova rateazione con la presentazione di una nuova domanda entro la citata data, secondo le modalità che successivamente renderà note.

A seguire le istruzioni operative per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa.

Aziende con dipendenti – Dovranno effettuare il pagamento tramite Modello F24 utilizzando il codice contributo DSOS ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964).
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, gli stessi dovranno essere assolti entro il 31 gennaio 2019.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga dalla data dell’evento sismico ad agosto 2017, le aziende interessate inseriranno nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il nuovo valore “N964” e le relative “SommeACredito” (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Artigiani e commercianti - Per effetto della sospensione fino al 30 settembre 2017 del versamento della contribuzione dovuta da questa categoria, le rate sospese sono le seguenti:
  • III rata sul minimale per l’anno 2016 (16 novembre 2016);
  • secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 (30 novembre 2016);
  • IV rata sul minimale per l’anno 2016 (16 febbraio 2017);
  • I rata sul minimale per l’anno 2017 (16 maggio 2017);
  • saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 - I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2017 (20/7/2017);
  • II rata sul minimale per l’anno 2017 (20 agosto 2017).

Qualora il contribuente intenda versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale, dovuta a titolo di acconto per l’anno 2017 e di saldo per l’anno 2016, dovrà produrre una dichiarazione attestante il reddito degli anni 2015 e 2016 da utilizzare quale base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta. Tali informazioni dovranno essere prodotte con il modello di rateazione anche per i soggetti che intendono versare in unica soluzione.

Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata - Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento relativo al saldo 2016 e primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2019, compilando la “Sezione INPS” del Modello F24 utilizzando il codice contributo PXX/P10.
I committenti tenuti al versamento nella Gestione separata devono versare la contribuzione dovuta, riferita ai compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2019, compilando la “Sezione INPS” del Modello F24 utilizzando il codice contributo CXX/C10.

Aziende agricole assuntrici di manodopera e lavoratori agricoli autonomi – Tali contribuenti dovranno effettuare il versamento mediante Modello F24 utilizzando i dati indicati nella lettera, già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi.
L’Inps ricorda che i contributi già tariffati relativi al 1° e 2° trimestre 2016, e comunque tutti i trimestri oggetto di sospensione e già trasmessi, dovranno essere versati entro il 31 gennaio 2019.
Per quanto riguarda le denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, i cui adempimenti sono stati sospesi, le aziende che abbiano sospeso la presentazione delle denunce dovranno provvedere all’invio dei DMAG di ciascun trimestre entro e non oltre il 31 gennaio 2019.
Tali dichiarazioni di manodopera saranno oggetto di calcolo contributivo e di valorizzazione ad ogni altro fine in concomitanza della lavorazione delle denunce del 4° trimestre 2018. Pertanto la contribuzione dovuta avrà come scadenza di pagamento il giorno 16 giugno 2019.

Datori di lavoro domestico – Per tale categoria i contributi riferiti ai singoli periodi dovranno essere versati entro il 31 gennaio 2019 con le seguenti modalità:
  • Tramite i bollettini MAV;
  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit);
  • tramite il “Portale dei Pagamenti” disponibile online sul sito dell’Inps, utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.

Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica – Tali contribuenti dovranno indicare il contributo dovuto nell’elemento -AltriImportiDovuti_Z2- della ListaPosPA, valorizzando la Tipologia del Dovuto con il Codice 33 (Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi).
Il pagamento deve essere effettuato tramite il Modello F24, “Sezione altri enti previdenziali e assistenziali”, utilizzando nel campo “causale contributo” gli appositi codici previsti per questa fattispecie (codice PX33).

Infine, l’Inps fa rinvio alle istruzioni contabili fornite con la Circolare n. 204/2016, con il Messaggio n. 3124 del 27/07/2017 e con il Messaggio n. 39828 del 07/12/2004 in riferimento alla contabilizzazione dei contributi sospesi per gli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, la cui ripresa dei versamenti dovrà avvenire secondo le nuove disposizioni legislative.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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