30 luglio 2018

Finanziamento “ponte”. Prededuzione in bilico

Autore: Paola Mauro
Il credito derivante dal cd. "finanziamento-ponte", concesso, prima dell'entrata in vigore della novella all'art. 182-quater L.F., recata dal D.L. n. 83 del 2012, conv con mod. in L. n. 134 del 2012, dal socio di una S.r.l. ammessa al concordato preventivo, poi fallita, non può essere ammesso al passivo in prededuzione.

Così ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 18489/2018).

Il Supremo collegio ha confermato il decreto del Tribunale che ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento di una S.r.l., in liquidazione, in cui è stato negato il rango prededucibile, preteso sull'80 per cento delle somme ammesse al concorso quale finanziamento erogato dall’opponente - socio -, al fine di consentire alla società di versare il fondo spese, necessario per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Secondo il Tribunale, la prededuzione sarebbe stata accordabile solo se fosse stata disposta espressamente nel provvedimento che provvedeva sull'ammissione alla procedura.
  • Ebbene, la Suprema Corte conferma il decreto impugnato, ma non condivide la motivazione resa dal Tribunale, che pertanto è stata corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.

In particolare, la S.C. rileva che, nel caso di specie, al momento dell'erogazione del c.d. "finanziamento ponte", effettuato cioè dal socio "in funzione della presentazione della domanda di concordato", difettava una norma che ne prevedesse espressamente la prededuzione (sia pure nella misura dell'80 per cento) in deroga al disposto dell'art. 2467 cod. civ., «norma che, com'è noto, prevede ancora oggi che i finanziamenti effettuati dai soci alla società che si trovi in condizione di eccessivo squilibrio tra il patrimonio netto e l'indebitamento, siano postergati rispetto al soddisfacimento dei restanti creditori».

A differenza di quanto afferma la ricorrente, tuttavia, va escluso che la prededuzione possa essere riconosciuta ai finanziamenti ponte provenienti dai soci, ai sensi della regola generale prevista dall'art. 111 L.F., trattandosi comunque di crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale.

Il D.L. n. 78 del 2010, «introducendo l'art. 182-quater l.fall. ha dapprima previsto una deroga (nei limiti peraltro dell'80°% delle somme) al disposto dell'art. 2467 c.c. in relazione ai finanziamenti effettuati dai soci "in esecuzione" del concordato omologato e poi, solo con il ricordato d.l. n. 83 del 2012, ha esteso siffatto regime derogatorio anche ai c.d. "finanziamenti ponte", sull'evidente presupposto che senza una norma speciale che autorizzi una chiara eccezione alla regola codicistica - ma di matrice chiaramente concorsuale - della postergazione dei crediti derivanti dai finanziamenti dei soci, non vi sarebbe spazio per l'applicazione dell'art. 111 L.fall.».

Si deve, dunque, negare il riconoscimento della prededuzione al finanziamento concesso dalla ricorrente, finalizzato a consentire la presentazione della domanda di concordato preventivo, essendo intervenuto prima dell'entrata in vigore della novella apportata dal D.L. n. 83 del 2012.

In conclusione, la S.C. respinge il ricorso del socio, senza condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy