31 maggio 2018

FOIA - Freedom Information Act

Autore: Ketti Fisichella
L’accesso generalizzato è disciplinato dall’art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013 (cd. “decreto trasparenza”) come modificato dal D.lgs. 97/2016, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.

Novità rilevante quindi attiene alla doppia tipologia di accesso civico, un accesso semplice avente ad oggetto quei documenti che le amministrazioni sono tenute a rendere pubblici e un accesso civico generalizzato, avente ad oggetto tutti quei dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione per i quali non è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, il cosiddetto Foia (Freedom information act).

Si tratta pertanto di uno strumento molto importante, attraverso il quale è stata introdotta la possibilità di accesso agli atti amministrativi in forma generalizzata, messo a disposizione del singolo cittadino e delle associazioni.

Attraverso le istanze di accesso generalizzato si consente dunque ad un amplia platea di esercitare il proprio diritto di accesso ai dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto specifico di obbligo di pubblicazione e con il solo limite del rispetto e della tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Ogni cittadino, pertanto, può visionare e richiedere i documenti in possesso dell’amministrazione, in nome della massima trasparenza e della lotta alla corruzione esercitando il proprio diritto d'accesso, mediante richiesta motivata rivolta all'amministrazione che ha formato il documento. L’istanza in questione può essere trasmessa sia per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD) che a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall’art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 33/2013.

L’amministrazione è tenuta anche a consentire l’accesso generalizzato quando questo riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni (richieste massive), a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Ricevuta la richiesta d'accesso agli atti, nel caso in cui l'ente determini di non doverla accogliere, questo ha facoltà di respingerla (se la stessa ha, per esempio, ad oggetto la visione di documenti esclusi dal diritto d' accesso), oppure può limitarla o differirla laddove, ad esempio, ritiene che la conoscenza e messa a disposizione dei documenti richiesti, può impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D.lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dall’istanza di riesame, termine però sospeso qualora il RPCT ritiene di dover sentire il Garante per la protezione dei dati personali oppure se l’accesso è stato negato e/o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis c. 2 lett. A.

Infatti, per stabilire quando è necessario rifiutare l’accesso generalizzato ed evitare un pregiudizio concreto, le pubbliche amministrazioni possono richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali (come esplicitamente previsto dall'art. 5 comma 7 D.lgs. n. 33 del 2013), il Garante si deve pronunciare entro 10 giorni dalla richiesta.

È importante specificare, inoltre, che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, devono essere pubblicati in “formato di tipo aperto” (ai sensi dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e sono riutilizzabili (ai sensi del Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) senza ulteriori restrizioni oltre quelle di citarne la fonte e di rispettarne l'integrità.

Per formato dei dati “di tipo aperto” si intende un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi.

Il Garante ritiene che laddove atti, documenti e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, questi ultimi devono essere oscurati, anche prima del termine di cinque anni, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi hanno prodotto i loro effetti.

“Dando alle persone il potere della condivisione, stiamo rendendo il mondo più trasparente”.
(Mark Zuckerberg)
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