24 ottobre 2018

Fondo di investimento estero: regime di non imponibilità

Autore: Diana Pérez Corradini
Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti il regime di tassazione applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione indiretta ad un fondo immobiliare italiano. Tali chiarimenti sono arrivati con le riposte agli interpelli nn. 43 e 44.
Nelle due istanze di interpello vengono richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di applicare il regime di esenzione di cui al D.L. n. 351 del 2001.
Nelle due istanze si fanno palesi due dubbi riguardo ai requisiti sopra esposti:
  • Con riferimento alla pluralità di investitori, viene chiesta conferma che tale requisito venga soddisfatto anche nel caso in cui le quote del fondo di investimento estero siano sottoscritte interamente da un solo limited partner che, essendo una società controllata da un organismo che gestisce le riserve ufficiali dello Stato, rappresenta comunque una pluralità di investitori.
  • Con riferimento al requisito della vigilanza prudenziale viene chiesto se sia sufficiente verificare il requisito della vigilanza prudenziale in capo all’Advisor oppure se, vista la struttura rappresentata, lo stesso requisito debba essere verificato anche (o esclusivamente) in capo ai General Partner.

Le considerazioni dell’Agenzia delle Entrate

In tutti gli interpelli, come si evince dalle domande effettuate dagli istanti, si approfondiscono le particolarità relative alla gestione dei fondi di investimento immobiliari italiani ed al loro regime di non imponibilità.
In entrambi i casi, sulla base delle informazioni fornite nell’interpello e del fatto che i Fondi sono gestiti nell’interesse dei partecipanti e in totale autonomia dai medesimi, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta dei Fondi nel fondo immobiliare italiano non siano soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001.

A tale conclusione si arriva seguendo il ragionamento che ripercorre l’Agenzia delle Entrate, ovvero:
  • Che la definizione di OICR, pone in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili, la funzione economica dell’OICR, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti;
  • Che il regime di favore dei fondi immobiliari si applica ai fondi partecipati esclusivamente da determinati investitori “istituzionali” individuati dal comma 3 dell’articolo citato a prescindere da ogni valutazione in merito ai requisiti di autonomia gestionale e pluralità di partecipanti;
  • Sono considerati istituzionali gli Stati ed enti pubblici esteri costituiti nei Paesi o territori inclusi nel decreto previsto dall’art. 168-bis, comma 1 del TUIR, nonché i soggetti corrispondenti a quelli italiani indicati nelle lettere b), c), d) ed e) assoggettati a forme di vigilanza prudenziale sempre che gli stessi siano istituiti nei medesimi Paesi o territori;
  • Il Decreto internazionalizzazione ha previsto che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 168-bis del TUIR, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Si deve, pertanto, fare riferimento all’elenco dei Paesi e territori contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta white list).
  • ai fini dell’individuazione della categoria degli investitori “istituzionali”, il legislatore ha tenuto in considerazione non soltanto gli intermediari e gli operatori finanziari assoggettati a forme di vigilanza (quali banche, imprese finanziarie e imprese di assicurazione), ma anche soggetti che astrattamente possono farsi rientrare tra i soggetti che si interpongono a qualsiasi titolo (come controparti e/o gestori) ad un pubblico diffuso nelle operazioni di raccolta e impiego del risparmio;
  • Viene ricordato che la R.M. n. 54/E del 2013 ha chiarito che il regime di non imponibilità trova applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare italiano, ma anche qualora gli investitori partecipino in misura totalitaria in una società che pone in essere l’investimento. Inoltre, la società non è richiesto che debba essere residente nello stesso Stato del partecipante, ma è necessario soltanto che vengano rispettati i requisiti di residenza di cui all’art. 7, comma 3 esposto sopra.
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