Per chiarire alcuni dubbi sollevati da alcune Strutture territoriali in materia di riconoscimento della pensione di invalidità specifica in favore degli iscritti al Fondo volo, l’Inps, con il messaggio n. 4477 del 29.11.2018, ha fornito ulteriori precisazioni rispetto a quelle già indicate con il messaggio n. 7134 del 24.11.2015 nel quale era stato evidenziato che la pensione di invalidità specifica può essere riconosciuta anche se il provvedimento di inidoneità permanente intervenga successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, a condizione che la fase di accertamento sia iniziata in costanza di rapporto di lavoro e il rapporto di lavoro sia stato risolto a causa dell’inidoneità al volo.
L’Istituto, ricorda preliminarmente che gli iscritti al Fondo volo, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 859/1965, hanno diritto alla pensione di invalidità se possono far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, e sono divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché l’invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.
Andando nel merito della questione, viene precisato che nonostante l’accertamento dell’inidoneità al volo sia un procedimento unitario, lo stesso può avvenire in momenti diversi.
Più in particolare, precisa l’Inps, detta ipotesi può verificarsi solo laddove l’Autorità medica competente (I.M.A.S., AeMC, S.A.S.N., AME), riconosciuta l’inidoneità al volo del lavoratore, non dispone immediatamente la definitività di detta inidoneità, rinviando l’esito finale ad una successiva visita (che, in genere, avviene dopo tre o sei mesi dal primo accertamento). In questo caso se il lavoratore viene riconosciuto idoneo in occasione della predetta ultima visita, il procedimento di inidoneità si conclude e resta privo di ogni effetto in ordine al riconoscimento della prestazione di invalidità specifica.
Viceversa se nella visita in questione il lavoratore venga riconosciuto in via definitiva inidoneo per la medesima patologia che ha dato inizio al procedimento, il lavoratore ha diritto alla prestazione di invalidità specifica anche se il rapporto di lavoro sia stato risolto prima del provvedimento finale (inidoneità permanente), e sempre che la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata determinata dall’inabilità (temporanea, successivamente riconosciuta come permanente).
Qualora il rapporto di lavoro sia risolto per cause diverse dall’inidoneità al volo la prestazione in argomento non potrà essere riconosciuta.
A seguire, l’esempio chiarificatore indicato nel messaggio in commento.
Sulla base di quanto sopra descritto, si riporta a titolo esemplificato il caso di un iscritto al Fondo che viene riconosciuto inidoneo al volo in via temporanea in data 15 gennaio 2018, con rinvio per l’esito finale ad una successiva visita del 15 aprile 2018; se in tale ultima visita viene riscontrata la medesima patologia accertata in data 15 gennaio 2018 è riconosciuta l’inidoneità al volo in via permanente. Ai sensi del citato articolo 22 della legge n. 859/1965 la prestazione è riconosciuta solo in presenza delle seguenti condizioni:
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il rapporto di lavoro viene risolto in conseguenza dell’inidoneità permanente riconosciuta in data 15 aprile 2018;
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il rapporto di lavoro viene risolto successivamente al 15 gennaio 2018 ma prima del 15 aprile 2018, e tale risoluzione del rapporto di lavoro è determinata dalla inidoneità al volo.
Nel caso in esame, l’iscritto al Fondo volo non avrebbe diritto alla prestazione di invalidità specifica se invece il rapporto di lavoro fosse già cessato alla data del 15 gennaio 2018 oppure nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro fosse cessato successivamente a tale data per ragioni diverse dall’inidoneità al volo.