9 aprile 2018

Forfettario: è sanzionabile la falsa attestazione dei requisiti

Autore: Pasquale Pirone
I soggetti che nel 2017 hanno operato in regime forfettario (di cui alla Legge di Stabilità 2015) determinano il reddito imponibile compilando la sezione II del quadro LM del Modello Redditi PF/2018 e liquidano il saldo 2017 e l’acconto 2018 per l’imposta sostitutiva dovuta compilando la sezione III dello stesso quadro. Nella stessa sezione II deve essere attestato il possesso dei requisiti per agire nel regime e l’assenza delle cause di esclusione.

L’attestazione dei requisiti – Il regime forfettario si applica a condizione che siano rispettati tutti i requisiti di cui al comma 54 della Legge di Stabilità 2015. In particolare possono applicarlo i contribuenti che nell’anno precedente:
  • a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 della predetta legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
  • b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo le modalità riconducibili a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro;
  • c) che hanno acquistato beni strumentali il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro.

Il contribuente dovrà attestare il possesso dei predetti requisiti all’interno della propria dichiarazione reddituale. A tal fine dovrà barrare la colonna 1 presente al rigo LM 21 del Modello Redditi. Dunque, barrando la casella nel Modello Redditi PF/2018, il soggetto attesta che nell’anno d’imposta 2017 era in possesso di tutti i requisiti previsti per operare nel regime.

L’attestazione delle cause di esclusione – Ai sensi del comma 57 della medesima manovra di bilancio per il 2015, non possono accedere al regime forfettario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del DPR n. 633/1972, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993; d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’ attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 TUIR, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 TUIR; e) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Ad ogni modo le citate cause di esclusione non operano negli specifici casi individuati dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E/2016.

Anche l’assenza delle cause di preclusione va attestata dal contribuente forfettario nel proprio modello di dichiarazione reddituale e ciò avviene barrando la colonna 2 presente anch’essa al rigo LM21. Dunque, barrando la predetta colonna nel Modello Redditi PF/2018, si attesta che nel 2017 non si ricadeva in nessuna delle citate cause di incompatibilità.

L’attestazione dei requisiti per l’aliquota ridotta – Sul reddito imponibile del forfettario si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, pari al 15%. Tuttavia, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e per i quattro anni successivi, la predetta aliquota è ridotta al 5% a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54 di cui alla Legge di Stabilità 2015.

Anche in tal caso si è chiamati a certificare in sede di dichiarazione dei redditi la sussistenza dei predetti requisiti per fruire dell’aliquota ridotta del 5%, barrando la colonna 3 del rigo LM21.

La falsa attestazione – Nel caso in cui il contribuente, barri, in assenza dei presupposti previsti, le caselle anzidette, viene a configurarsi “infedele dichiarazione” con conseguente applicazione del sistema sanzionatorio di cui al D. Lgs. 471/1997. Tuttavia, in tale ipotesi c’è da considerare un’aggravante: la normativa prevede che la sanzione è aumentata del 10% se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. Ad ogni modo si tenga presente che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di esclusione indicate al comma 57 della Legge di Stabilità 2015.
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