14 gennaio 2019

Fusione fondazioni “non commerciali”: l’imposta di registro è proporzionale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il corretto trattamento tributario da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, all'atto di fusione riguardante due fondazioni bancarie (qualificate come enti non commerciali) ed il criterio di determinazione della base imponibile da adottare per il calcolo delle menzionate imposte. Sono questi i due quesiti posti da un notaio all’Agenzia delle Entrate la quale ha dato risposta con la Risoluzione n. 2/E/2019. L’istante rappresenta che nel patrimonio della fondazione incorporanda è presente anche un bene immobile, che, per effetto della fusione, verrà acquisito (insieme all’intero patrimonio della stessa incorporanda) dall’incorporante e che l’operazione straordinaria nasce dall'esigenza di ottenere una maggiore razionalizzazione delle risorse messe a disposizione dall'unico socio fondatore al fine di gestire tali risorse, con una visione unitaria, sull'intero territorio di riferimento della banca.

Il parere – In primo luogo l’Amministrazione finanziaria evidenzia che in applicazione del principio di alternatività IVA/imposta di registro, gli atti di fusione o di trasformazione di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, sono assoggettati all'imposta di registro, nella misura proporzionale del 3% se l'operazione di fusione avviene tra enti non commerciali (art. 9 della Tariffa, allegata al TUR) oppure in misura fissa quando l'operazione di fusione è posta in essere tra società od enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola (art. 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR). Tali atti, non sono soggetti ad IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f), del DPR n. 633/1972.

Ciò era stato già messo in evidenza in precedenti documenti di prassi (Risoluzioni n. 152/E/2008 e n. 162/E/2008) e trovato conferma anche in giurisprudenza (Cassazione 27 febbraio 2009, n. 4763).

Pertanto, nel caso oggetto dell’istanza trova applicazione quanto previsto dall’art. 9 della Tariffa, allegata al TUR, ossia l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale del 3%. Le imposte ipotecarie e catastali, invece, si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna e ciò in applicazione dell'art. 4 della Tariffa allegata al TUIC e l'articolo 10, comma 2, dello stesso TUIC, in base ai quali sono soggetti ad imposta nella misura fissa gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo (Risoluzione 162/E/2008 e Circolare n. 18E/2013).

Infine, in merito al calcolo della base imponibile, secondo l’amministrazione finanziaria, in applicazione dell’art. 2504 c.c. (a norma del quale nel caso di fusione per incorporazione, l’ente incorporante assume i diritti e gli obblighi facenti capo all’ente incorporato alla data di efficacia reale della fusione), “occorre fare riferimento al valore - determinato alla data di efficacia giuridica della fusione (data di stipula dell’atto di fusione) - dei beni e dei diritti, compresi i beni immobili, assunti al netto delle passività, iscritti nel patrimonio della sola fondazione incorporata”. Per i beni immobili, dunque, occorre riferirsi al loro valore venale in comune commercio (art. 51, comma 2, del TUR).
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