Gli obblighi inerenti all’autoliquidazione delle imposte di successione, ipotecarie e catastali devono essere assolti anche da parte del Curatore dell’eredità giacente, tranne nell’ipotesi in cui non esistano successibili e l’eredità dovrà esser devoluta allo Stato.
Solo in tal caso dovrà esser sospesa la riscossione della relativa imposta in capo al curatore, il quale potrà procedere alla richiesta di rimborso della stessa qualora fosse già stata versata. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad
Interpello n. 587/2021 pervenuto da un contribuente curatore dell’eredità giacente di un soggetto.
In particolare, l’istante chiede se in conseguenza della presentazione della dichiarazione di successione (cui è tenuto ai sensi dell’articolo 28 d.lgs. n. 346 del 1990) diviene soggetto passivo delle relative imposte (ipotecaria, catastale, di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali, imposta di successione) o se, invece, deve ritenersi estraneo rispetto al rapporto giuridico d’imposta creatosi con tale presentazione.
In primis l’Agenzia delle Entrate ritiene opportuno rammentare che il presupposto del tributo successorio coincide con il momento in cui sorge una delazione per causa di morte. Per tale motivo, per quanto attiene l’ambito soggettivo dell’imposta di successione, occorre distinguere tra i soggetti passivi ed i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione e al pagamento della relativa imposta.
Ai sensi dell’articolo 5, d.lgs. n. 346/1990, i soggetti passivi dell’imposta sono gli eredi, mentre, ai sensi del successivo articolo 28, comma 2, l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione grava sui soggetti chiamati all’eredità, i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari.
Pagamento dell’imposta di successione –L’articolo 36, comma 3,
d.lgs. n. 346/1990 dispone che
«fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidamente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti».
Pertanto, fino all’accettazione dell’eredità, chi non è in possesso di beni ereditari non deve rispondere dell’imposta e chi ne è in possesso non deve risponderne oltre il limite del valore dei beni sostenuti. In quest’ultimo gruppo rientrano, quindi, anche i curatori delle eredità giacenti, i cui poteri e obblighi previsti dagli artt. 529-531 del codice civile sono esercitabili concretamente solo in presenza di un possesso materiale dei beni ereditari.
Con riferimento all’assoggettabilità della dichiarazione di successione, alle formalità di trascrizione e voltura nel caso di eredità giacente, si ricorda che l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria è tenuto a redigere il certificato di successione secondo le risultanze della dichiarazione e a richiederne la trascrizione, la quale, tuttavia, deve essere comunque effettuata a seguito della presentazione della dichiarazione di successione ed esplica effetti esclusivamente fiscali.
Si precisa che per la trascrizione dei certificati di successione, l’applicazione dell’imposta ipotecaria è stabilita in misura proporzionale ai sensi dell’art. 1 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347/1990.
Le considerazioni non variano in merito all’imposta catastale. Sulla base dell’articolo 76 del Regolamento n. 2153/1938, infatti, nel caso di eredità giacente sussiste l’obbligo di volturare gli immobili compresi nell’attivo ereditario a favore dell’eredità giacente e, pertanto, dovrà esser corrisposta la relativa imposta nella misura proporzionale.
L’ipotesi in cui non esistono successibili – Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione telematica, nella parte dedicata alla compilazione del quadro “EA” relativa ai beneficiari, è specificato che in alcuni casi i soggetti beneficiari possono non esser individuati o non essere facilmente individuabili; in questi casi il curatore dell’eredità giacente deve indicare nel quadro EA il codice fiscale della curatela, quale beneficiaria temporanea dell’eredità e autoliquidare regolarmente le relative imposte e i tributi dovuti.
Nell’ipotesi in cui non sussistono successibili, l’eredità dovrà esser devoluta allo Stato (art. 586 del codice civile) e non sussiste obbligo né per l’imposta di successione, né per quella ipotecaria e catastale, in quanto, la devoluzione dei beni allo Stato costituisce causa di chiusura del procedimento dell’eredità giacente.
In tale ipotesi specifica la riscossione della relativa imposta in capo al curatore sarà sospesa e quest’ultimo potrà procedere alla richiesta di rimborso qualora fosse stata già versata.