La Certificazione Unica è l’attestazione cumulativa dei redditi di lavoro autonomo, dipendente, da pensione e assimilati che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico rilasciano ai lavoratori o pensionati per certificare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate allo Stato.
I compensi per gratuito patrocinio, costituiscono redditi di lavoro autonomo imponibili per gli avvocati percipienti che saranno tenuti a dichiararli. Ciò è quanto affermato nella
Risposta n. 301 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate in merito ad un quesito inerente la compensazione dei crediti per gratuito patrocinio, la modalità corretta di compilazione della CU 2019 e il termine ultimo di trasmissione della stessa.
L’Agenzia delle Entrate in aggiunta, chiarisce che: il termine ordinario per la trasmissione della
CU 2019 è ordinariamente previsto per il
31 marzo 2019, ma si fa presente che le certificazioni relative a redditi non dichiarabili con la dichiarazione dei redditi precompilata, quali quelli derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, possono essere inviate entro il termine del 31 ottobre 2019.
L’interpello rende noto che per poter beneficiare dell’Istituto della
Compensazione dei crediti vantati nei confronti di un Tribunale e affinché sia possibile l’accesso alla compensazione dei summenzionati crediti, gli avvocati devono emettere fattura registrata su un’appropriata piattaforma elettronica predisposta dal MEF
“Piattaforma Elettronica di Certificazione”.
Attraverso la piattaforma è possibile esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando che gli stessi sono stati liquidati e non pagati dall’autorità giudiziaria. Il caso prospettato nell’interpello specifica che la piattaforma di certificazione elettronica seleziona i crediti ammessi alla compensazione e, affinché non venga disposto dal tribunale un doppio pagamento, le fatture - di cui l’importo è stato ammesso in compensazione - sono state automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti, sia nel sistema di contabilità generale dello Stato e degli enti Pubblici.
Nel caso di specie viene precisato che la contabilizzazione del pagamento del debito verso l’avvocato, il quale ha presentato l’istanza mediante compensazione nel sistema della contabilità generale dello Stato, avviene per l’intero importo della fattura, senza applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 20%.
È opportuno rilevare che la ritenuta d'acconto consiste in una percentuale dell'imponibile, la quale viene addebitata al cliente in fattura come anticipo sulle imposte che il professionista deve pagare.
Nell’interpello il Tribunale chiede chiarimenti in merito alla corretta modalità di compilazione per la certificazione dei compensi liquidati ammessi alla compensazione e richiede una conferma sul termine ultimo di presentazione della CU 2019, tenuto conto che tali compensi, derivanti da attività di lavoro autonomo abituale,
non sono stati assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20%.
Si chiarisce innanzitutto che i
compensi per gratuito patrocinio, anche se non assoggettati a ritenuta d’acconto
in quanto utilizzati in compensazione e non materialmente pagati, costituiscono redditi di lavoro autonomo imponibili per gli avvocati percipienti che
saranno tenuti a dichiararli.
Modalità corretta di compilazione CU 2019 inerente compensi per gratuito patrocinio
Le Amministrazioni dello Stato, le quali corrispondono compensi di lavoro autonomo, devono operare
all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta dai percipienti. L’obbligo di operare la ritenuta a titolo d’acconto sui redditi di lavoro autonomo sorge, dunque, all’atto del pagamento dei compensi.
In seguito alle delucidazioni fornite sulla ritenuta d’acconto, nell’interpello viene precisato che per quanto concerne la corretta compilazione delle certificazioni uniche relative ai suddetti compensi, l’istante dovrà compilare il quadro relativo alla “
Certificazione Lavoro Autonomo, provvigioni e redditi diversi” riportando:
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nella casella 1 (“Tipologia reddituale”), la causale “A – Prestazioni di lavoro autonomo rientranti dell’esercizio di arti e professioni esercitate abitualmente”;
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nel punto 4 (“Ammontare lordo corrisposto”), l’ammontare lordo del compenso liquidato al netto dell’IVA dovuta e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA);
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nel punto 8(“Imponibile”), l’ammontare lordo del compenso liquidato al netto dell’IVA dovuta e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).