I contributi versati in relazione ai vitalizi e alle indennità a carattere differito percepiti dai consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato, basati su un sistema di calcolo contributivo, secondo il quale l’importo spettante è commisurato alle somme versate da beneficiario ed ente erogatore non formano reddito imponibile. Questo è il chiarimento fornito dell’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n.64/2020.
La Regione che ha presentato l’interpello ha dubbi sul corretto trattamento fiscale dei contributi i finalizzati all’erogazione dei trattamenti economici spettanti ai Consiglieri ed Assessori regionali cessati dal mandato, scaturenti da quanto disposto dall’articolo 14 comma 1, lettera f) del DL n. 138/2011, il quale prevede per tutti i vitalizi/indennità a carattere differito il sistema di calcolo contributivo, in forza del quale l’importo spettante è commisurato ai contributi versati dal soggetto percettore e dall’ente di appartenenza.
La Regione intende istituire ex novo un trattamento economico differito a carattere contributivo per i consiglieri e assessori cessati dal mandato, collegata ad una indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico. Tale indennità si configura come indennità correlata alla cessazione della carica.
La base imponibile contributiva è pari all’indennità di carica lorda; la quota di contributo a carico del Consigliere è pari all’8,80 per cento della base imponibile e la quota a carico della Regione è pari al 2,75 volte la quota a carico del Consigliere. La Regione chiede quale sia il corretto trattamento fiscale della quota contributiva a proprio carico, pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente– In base a quanto disposto dall’articolo 50, comma 1, lett g) del TUIR, le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità percepite per le cariche elettive, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Ai redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente deve essere applicato il regime di tassazione previsto dall’articolo 51 del TUIR per il lavoro dipendente, salvo le eccezioni indicate al comma 2, lettera b), dell’articolo 52 del TUIR, secondo il quale i vitalizi “s
ono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali”. Ne consegue che i relativi contributi sono indeducibili.
La riduzione del numero degli assessori regionali e delle loro indennità– L’Agenzia cita anche la riduzione del numero degli assessori regionali e delle loro indennità disposta dall’articolo 14, Dl n. 138/2011, e dall’articolo 1, commi 965 e 966 della Legge di Bilancio 2019, secondo cui le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 maggio 2019 provvedono a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. I trattamenti previdenziali devono essere ridefiniti sulla base dei criteri e parametri definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni o, in assenza, sulla base del metodo contributivo.
La Regione ha adottato la Legge regionale n.27/2019 che ha disciplinato il
“trattamento economico collegato ad un’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico” e “
quantificato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versato dal consigliere”.
Pertanto, trattamento economico da erogare a fine mandato deve avvenire in conformità ai principi disposti con la predetta legge statale di revisione, “
secondo il metodo di calcolo contributivo, della disciplina dei trattamenti previdenziali e vitalizi”.
Dunque, i contribuenti versati dai consiglieri e quelli a carico della Regione non concorrono alla formazione del reddito.
Per completezza, l’Agenzia aggiunge che le stesse regole sono applicabili in relazione al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente.