I redditi fondiari sono i redditi derivanti dal possesso di terreni (reddito dominicale ed agrario) e di fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. I redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soggetti che li possiedono, indipendentemente dalla loro percezione. Sono, infatti, imputati per competenza e non per cassa, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.
Effetto sostitutivo Imu-Irpef
Dal 2012 è stata istituita l’Imu che dà origine ad un effetto sostitutivo dell’Irpef sui redditi fondiari. Con riguardo al reddito dei terreni, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali comunali e regionali sul reddito dominicale, mentre permane soggetto a tassazione ordinaria il reddito agrario. Per quanto riguarda i fabbricati, invece, l’Imu sostituisce l’Irpef sugli immobili non locati.
Il reddito dei terreni
Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l’attività agricola. Se l’attività agricola è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.
Terreni esenti Imu
I redditi dei terreni vengono indicati nel quadro RA del modello Redditi 2019. In caso di terreni non affittati, come già anticipato, l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali comunali e regionali sul reddito dominicale, mentre permane soggetto a tassazione ordinaria il reddito agrario. In caso di terreni affittati, invece, l’Irpef è dovuta sia sul reddito agrario (a cura dell’affittuario) che su quello dominicale (dichiarato dal possessore del terreno).
Sono esenti da Imu i terreni situati in comuni montani, così come definiti nella Circolare n° 9/1993, quelli posseduti da Iap e coltivatori diretti, quelli situati nelle isole minori e i terreni agrosilva-pastorali.
Compilazione quadro RA
Il rigo RA1 va compilato indicando il reddito dominicale nella colonna 1, e quello agrario nella colonna 3. Nelle colonne 4 e 5 andranno rispettivamente indicati il numero dei giorni e la percentuale di possesso, ed eventuali casi particolari (casella 7). Il reddito dominicale va rivalutato dell’80% e quello agrario del 70%. Ambedue i redditi andranno rivalutati ulteriormente del 30%. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (in questo caso è necessario barrare la casella in colonna 10). La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, con contratti non inferiore a cinque anni.
Per il triennio 2019-2021, per gli IAP e per i coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola, non è dovuta l’Irpef sui redditi dei terreni posseduti e/o coltivati.
Il reddito dei fabbricati
Il reddito dei fabbricati è il reddito delle unità immobiliari urbane (ovvero fabbricati, altre costruzioni stabili e loro porzioni) suscettibili di produrre un reddito proprio, e come tale deve essere dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito.
Abitazione principale
Solitamente, l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze non è dovuta; pertanto, il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Ciò nonostante è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.
Diversamente, qualora sia dovuta l’Imu per le abitazioni principali e pertinenze (abitazione di lusso), non sono dovute l'Irpef e le addizionali. In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 "Casi particolari Imu", del rigo RB1, va indicato il codice 2.
Fabbricati locati
Nel caso di fabbricati concessi in locazione non si applica il principio di effetto sostitutivo Imu-Irpef, di conseguenza a prescindere dal pagamento o meno dell’imposta municipale, l’Irpef risulta dovuta. È l’importo del canone di locazione, ridotto del 5%, che concorre alla determinazione della base imponibile Irpef. Per gli immobili situati a Venezia, nelle Isole di Burano, Murano e Giudecca, la riduzione del canone è pari al 25%.
Nel rigo RB1, in colonna 5, va indicato il codice corrispondente alla percentuale del canone che concorre alla formazione del reddito; invece nella casella 6 va indicato l’importo del canone di locazione ridotto forfettariamente. Nel rigo RB21 (sez. II) vanno riportati i dati del contratto di locazione.
Fabbricati non locati
L'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso i quali vanno comunque indicati nel quadro RB. Non vanno dichiarati, poiché non produttivi di reddito di fabbricato:
- le costruzioni strumentali alle attività agricole;
- gli immobili adibiti a biblioteche, musei, qualora dal loro utilizzo non deriva alcun reddito;
- immobili destinati all’esercizio del culto, tranne se locati;
- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione appartenenti al possessore.
Nel rigo RB, in colonna 1, andrà inserita la rendita catastale non rivalutata. Nella fase di determinazione della base imponibile sarà effettuata la rivalutazione del 5% della rendita. Nel caso in cui l’immobile non sia soggetto ad Imu la rendita catastale sarà maggiorata di ⅓.
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