5 marzo 2018

ICP. Niente imposta per i cartelli informativi

Autore: Paola Mauro
I cartelli del Centro commerciale dal contenuto informativo – per es. indicazioni stradali, orari di apertura e servizi (WC, telefono, bancomat, WI-FI, ascensori, cestini porta rifiuti etc.) - non avendo la funzione di orientare gli acquisti della clientela, vanno esclusi dall'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità (in seguito solo ICP).

È quanto emerge dalla sentenza n. 274/05/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Como.

La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso di una società per azioni che ha ricevuto due avvisi di accertamento per l’omesso versamento dell’ICP 2016 rispetto ad alcuni cartelli posti all’interno della galleria e del parcheggio sotterraneo del Centro commerciale di proprietà.

La società, in particolare, ha fatto leva sulle finalità informative e illustrative dei cartelli in questione, riconducibili per tale ragione alla categoria degli avvisi al pubblico che sono esenti da imposta nel caso di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Il Collegio giudicante ha osservato che l'articolo 5 del D.lgs. n. 507 del 1993 sottopone all'ICP la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme visive e acustiche se rilevanti e cioè se diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi oppure di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nella fattispecie in esame, i messaggi indicati sui cartelli in questione, pur riportando in alcuni casi - in margine o in calce - il logo della società o il nome del Centro commerciale, «in verità, hanno una funzione diversa da quella pubblicitaria e cioè di dare informazioni sulle indicazioni stradali di ingresso al centro commerciale, di entrata dipendenti o informazioni circa giorni e orari di apertura dell'esercizio, locandine di servizi (WC, telefono, bancomat, ascensori, cestini porta rifiuti, porta ombrelli) tutti collocati all'interno del centro commerciale ovvero nel parcheggio interrato seminterrato o all'interno della galleria commerciale e comunque in tali messaggi non sono contenuti riferimenti a merci, marche o sconti relativi a prodotti offerti all'interno del centro commerciale. Pertanto tali messaggi non sono tendenti a pubblicizzare nell'attività di un prodotto in particolare».

Perciò la C.T.P. di Como, nel caso di specie, ritiene illegittima la pretesa del Comune, tenuto conto dell'ubicazione dei cartelli (all'interno del CC), della dimensione inferiore a 5 mq e del loro contenuto meramente informativo che non migliora, di fatto, la domanda.

Per i giudici «Non rivestendo i messaggi indicati alcuna valenza pubblicitaria in quanto diretti a persone già determinate a recarsi presso il centro commerciale (OMISSIS) e non avendo la funzione di orientare le scelte commerciali della clientela indirizzando il potenziale acquirente all'acquisto di alcuni beni piuttosto che di altri, deve ritenersi insussistente la rilevanza dell'impiantistica ai fini dell'imposizione. Ne consegue che i cartelli oggetto degli accertamenti impugnati vanno esclusi dall'applicazione dell'imposta comunale di pubblicità. […]».

In conclusione, la C.T.P. accoglie il ricorso e, per l’effetto, la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dovrà pagare le spese del giudizio in favore della ricorrente.

Sullo stesso tema si veda anche C.T.P. di Como sentenza n. 278/01/17.
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