1 settembre 2018

Il regime fiscale agevolato del mondo dello sport

Legge n. 398/1991

Autore: Gianfranco Antico
Come abbiamo visto, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n.18/E del 1° agosto 2018, ha fornito una serie di importanti chiarimenti in merito al regime fiscale del mondo dello sport, oggetto di approfondimento nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il CONI, riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002.

Le risposte fornite sono state precedute, nel corpo della circolare n.18/2018, da una ricognizione del regime fiscale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, anche sulla base dei precedenti chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in ordine alle predette tematiche.

Il regime fiscale agevolato di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 - Il regime fiscale agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991 – che prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi – può essere utilizzato, alle condizioni normativamente stabilite, sia dalle le associazioni sportive dilettantistiche che dalle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all'art.90 della legge n. 289 del 2002.

Vediamo, sinteticamente, le regole, con l’ausilio delle informazioni fornite dalle Entrate con la circolare n.18/2018.
  • Regime IRES: applicazione all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali del coefficiente di redditività nella misura del 3%, a cui va aggiunto l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali. Per le associazioni sportive dilettantistiche che siano in possesso della qualifica di enti non commerciali, ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorrerà distintamente determinare le varie categorie reddituali e conseguentemente, nel caso di opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, al reddito d'impresa - calcolato applicando il coefficiente di redditività del 3 per cento ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali ed aggiungendo a tale importo forfetizzato le plusvalenze patrimoniali - andranno sommati i redditi fondiari, di capitale e diversi determinati in base alle previsioni recate dagli artt.143 e seguenti del TUIR;
  • Regime IVA: a forfait, ex art. 74, sesto comma, del D.P.R.n.633/72. La detrazione di cui all'art.19 del DPR n. 633 del 1972 è forfettizzata con l'applicazione di una detrazione, in via generale, pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. La medesima disposizione prevede, inoltre, una specifica percentuale di detrazione forfettizzata per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, per le quali la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell'imposta relativa alle operazioni stesse;
  • Esercizio dell'opzione: possono optare per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 398 del 1991 le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. L’opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio;
  • Decadenza: il regime agevolativo previsto dalla legge n. 398 del 1991 cessa di applicarsi con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato. “Da ciò consegue, con riguardo sia all'IVA sia alle imposte sui redditi, che il venir meno durante il periodo d'imposta dei requisiti necessari per l'applicazione dei regimi agevolativi recati dalla legge n. 398 del 1991 determina l'applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono cessati i menzionati requisiti”;
  • Esoneri: agli effetti fiscali, degli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14 e seguenti del D.P.R.n.600/73; degli obblighi di fatturazione (tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie) e di registrazione; dell'obbligo di certificazione mediante scontrini fiscali e ricevute fiscali; dell'obbligo di dichiarazione ai fini IVA;
  • Adempimenti: conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto; annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato; effettuare il versamento trimestrale dell'IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalità e nei termini previsti dall'art.17, del D.Lgs.n.241/97; annotare distintamente nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'art.25, comma 2, della L.n.133/99, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art.47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Gli estensori della maxi circolare ricordano che:
  • i pagamenti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 e i versamenti da queste effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2016, la violazione dell'obbligo di tracciabilità in argomento non comporta più la decadenza dal regime agevolativo ma unicamente l'irrogazione della sanzione prevista dall'art.11 del D.Lgs.n.471/97.

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che hanno optato per il regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore a 51.645,69 euro :

a) i proventi realizzati "nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali";
b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'art.143, comma 3, lettera a) del TUIR (raccolta pubblica di fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione).


Fermo restando l'adempimento degli altri obblighi contabili normativamente previsti, per i proventi delle attività commerciali "connesse agli scopi istituzionali" ed i proventi delle raccolte pubbliche di fondi, previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, sussiste uno specifico obbligo di rendicontazione ( redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, di un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art.22 del DPR n. 600/73, nel quale vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese afferenti ciascuno degli eventi realizzati.

Precisano le Entrate che “è necessario che le attività commerciali siano strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica e vengano rese in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione stessa. A titolo esemplificativo possono annoverarsi fra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande in occasione dell'evento sportivo, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc.".

Le raccolte di fondi possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato.

Relativamente al trattamento tributario ai fini IVA degli eventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, la circolare n.18/2018 precisa che tali eventi:
  • per le associazioni sportive dilettantistiche costituiscono comunque operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA;
  • per le società sportive dilettantistiche costituiscono comunque operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA avendo le stesse società, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale ed essendo, pertanto, già soggetti passivi IVA.
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