Nonostante nei mesi scorsi ne fosse stata annunciata l’abolizione, la Manovra di Bilancio appena approvata ha mantenuto il superticket sanitario, a causa, pare, dell’irreperibilità dei 500 milioni di euro necessari a far fronte alla sua abrogazione.
Tuttavia, come ha dichiarato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, non è ancora detta l’ultima parola, avendo annunciato, nei giorni scorsi, la volontà dell’esecutivo di dare priorità al relativo intervento, prevedendo la possibilità di una parziale abolizione del superticket entro i primi sei mesi di quest’anno.
L’intento, sembrerebbe, infatti, l’eliminazione della detta maggiorazione in rapporto alla entità dei redditi risultanti dall’Isee, mantenendola, di conseguenza, per coloro che abbiano redditi tanto alti da poterla continuare a pagare.
Il malcontento nei riguardi del superticket è, del resto, noto e datato: sin dalla sua introduzione è stato definito una misura iniqua, un ostacolo all'accesso alle cure, un meccanismo che allontana i cittadini dal SSN poiché spesso le prestazioni private finiscono per avere un costo maggiormente favorevole.
Coniato dal Governo Prodi, con la L. 296/2006, nell’ottica delle spending review, la misura era rimasta inizialmente inattuata, fino alla Manovra Finanziaria 2011 (L. n. 111/2011); lo scopo era quello di far ottenere maggiori entrate alle Regioni ed avrebbe dovuto, perciò, trattarsi di un provvedimento provvisorio.
Tra l’altro, non ne era prevista alcuna obbligatorietà applicativa e, pertanto, ciascuna Regione avrebbe potuto scegliere se avvalersene o meno, determinandone anche la misura.
Sia nel 2013 che nel 2014 il superticket si è rivelato uno strumento efficace rispetto alle intenzioni; ma, col tempo, e proprio grazie a quelle sue caratteristiche di variabilità, ha assunto forme diverse finendo per diventare uno sistema definitivo per fare cassa, con l’effetto – come accennato – di allontanare i cittadini dalle prestazioni del SSN e rendere più difficile l'accesso alle stesse.
Nello specifico, il superticket consiste nell’applicazione di una tassa aggiuntiva al ticket ordinario che i contribuenti sono tenuti a pagare, alle Regioni che l’hanno adottata, per effettuare visite specialistiche ed esami diagnostici e di laboratorio.
La manovra, nel ribadirne la persistenza, ha mantenuto anche l'autonomia delle Regioni riguardo alla scelta di applicarlo o meno e di disciplinarne, altresì, in modo diversificato, le relative modalità.
Pertanto, le Regioni possono non applicarlo affatto o modularlo in base al reddito o al tipo di servizio offerto o applicarlo nei confronti di tutti i pazienti.
Attualmente, le Regioni in cui il superticket non è applicato sono: Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Basilicata, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento.
E’ invece applicato pienamente in Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, e Sicilia, mentre è applicato in maniera progressiva all'aumentare del valore della ricetta in Campania, Lombardia e Piemonte e in base al reddito in Veneto, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. Quest’ultima ha, tuttavia, annunciato che a partire da quest’anno, cancellerà parzialmente il superticket per due dei quattro scaglioni di reddito familiare (quelle comprese tra i 36mila e i 100mila euro).
La stessa Legge di Stabilità del 2011 ha, inoltre, previsto ab initio alcune esenzioni dal pagamento del superticket. Esso è escluso per:
- bambini o anziani membri di nuclei familiari con reddito non superiore a 36.150 euro all'anno;
- disoccupati;
- malati cronici o affetti da patologie rare;
- titolari di pensione minima o pensione sociale;
- invalidi civili, invalidi di guerra e invalidi per motivi di lavoro e servizio.
Va peraltro aggiunto che, frattanto, nella direzione di fronteggiare l’iniquità di cui si accusa la misura, proprio perché lasciata alla libera determinazione delle Regioni, un passo avanti è stato fatta con la Manovra di Bilancio dello scorso anno (L. 205/2017), che ha stanziato 60 milioni di euro destinati ad un Fondo per la riduzione della quota fissa sulle ricette, ossia del superticket. L’intervento ha previsto che, nella determinazione dei criteri di riparto del predetto Fondo, debbano essere privilegiate le Regioni che hanno adottato misure di alleggerimento del superticket, ampliando il novero dei soggetti esentati dal pagamento.
In base all’intesa che, a riguardo, hanno raggiunto le Regioni lo scorso dicembre, è stato perciò dato il via libera al decreto che ha determinato i suddetti criteri, stabilendo che: l'80% della suddetta cifra sarà ripartito fra tutte le Regioni a statuto ordinario, più la Sicilia, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard 2018. Il residuo 20% sarà ripartito alle sole Regioni che avevano ampliato il numero dei soggetti esenti o adottato misure alternative (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata).